Chiarimenti relativi all’autorità competente a ricevere il rapporto sulle sanzioni

Nota del Ministero della Salute per gli illeciti in danno agli animali
19/03/2018
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La nota inviata dal MInistero dettaglia le autorità competenti a ricevere il rapporto e i destinatari dei proventi delle sanzioni integrando la comunicazione dello scorso aprile IBAN per versamento sanzioni in materia di illeciti in danno degli animali

Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 151/2007 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima norma sono, negli ambiti di rispettiva competenza, gli uffici UVAC, le Regioni e le Province autonome. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni spettano allo Stato in caso di violazioni accertate dagli uffici UVAC, alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

 

Quando la violazione accertata riguarda il trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi di animali, competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 è l’ufficio UVAC, mentre per l’accertamento di tutte le altre violazioni in materia di trasporto di animali sono competenti a ricevere il citato rapporto le Regioni o le Province autonome.
Per quanto riguarda, invece, le violazioni della legge n. 201/2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, l’autorità competente a ricevere il rapporto in oggetto è l’ufficio UVAC competente per territorio.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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