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Le Professioni al Ministero della Giustizia

09/11/2006
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Oggi 9 novembre le Professioni sono state convocate al Ministero della Giustizia.
Il Ministro Mastella, impegnato in aula al Senato (l’attuale maggioranza non consente assenze) ha delegato il Capo di Gabinetto Ettore Ferrara ed il Dr. Parziale ad illustrare il Ddl di delega al Governo in materia di professioni intellettuali.

Roma 9 novembre 2006


Oggi 9 novembre le Professioni sono state convocate al Ministero della Giustizia.
Il Ministro Mastella, impegnato in aula al Senato (l’attuale maggioranza non consente assenze) ha delegato il Capo di Gabinetto Ettore Ferrara ed il Dr. Parziale ad illustrare il Ddl di delega al Governo in materia di professioni intellettuali.
Ai presenti (Ordini, Associazioni, rappresentanti di altri Ministeri e incredibilmente la “triplice sindacale”) sarebbe bastato il suggerimento di leggere i giornali. Sole 24 ore, infatti, pubblicava il Ddl di delega.

Il modo irrituale di procedere in una vicenda (la riforma delle professioni intellettuali) che interessa 1.900.000 professionisti (dato Censis) e quasi 3.000.000 di “nuovi professionisti” (dato Istat) è stato compensato dall’intervento, a fine incontro, del Ministro Mastella.
Il Ministro ha sottolineato che:
• non ha mai pensato di destrutturate gli Ordini; è sua volontà conferire agli stessi una identità proiettata nell’interesse dell’utenza e del libero mercato;
• non vi è ardore o esasperazione, ma una logica pacata che fonda sulla volontà di concertazione (il Sottosegretario Scotti ha già effettuato 40 incontri);
• tutti i presenti potranno inoltrare commenti/emendamenti/ proposte entro lunedì 13 p.v..

Ad una prima valutazione del testo del Ddl è urgente chiarire se gli Ordini sono o meno Enti pubblici non economici. In caso affermativo non si comprende quanto all’art. 4 comma 1.c).
Non contestualizzabile alla nostra professione quanto nello stesso articolo alla lettera l), che prevede di destinare “una apprezzabile parte del patrimonio degli Ordini” alle iniziative volte a agevolare l’ingresso dei giovani nella professione, erogare contributi per l’iniziale avvio e rimborsare il costo dell’assicurazione.
Singolare, ma ingiustificabile, l’ipotesi di cui all’art. 5 .1b) che prevede che il potere disciplinare venga esercitato da organi di gestione composti “non solamente da professionisti iscritti all’albo”.
Poco comprensibile anche la previsione nello stesso articolo punto e) che vede l’intervento nel procedimento disciplinare del Ministro competente o suo delegato. Infine nell’articolo 7 1.a) non si comprende se è possibile che gli iscritti agli Ordini possano migrare alle Associazioni; resta ferma l’esigenza di evitare commistioni tra professioni che incidono sugli interessi generali e che si riconoscono negli Ordini e le “nuove professioni” che chiedono di essere riconosciute in Associazioni.



Gaetano Penocchio

file allegato

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

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