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La tutela della incolumità pubblica passa attraverso il taglio della coda?

Ordinanza MINSAL 28 marzo 2007
08/05/2007
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Ieri 7 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 la modifica all’Ordinanza del 12 dicembre 2006 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”.
Ancora una volta precedute dal silenzio, con la leggerezza già dimostrata, si promulgano norme che dopo pochi mesi vengono modificate e peggiorate per accontentare chi si era sentito depauperato di qualche privilegio.

Ieri 7 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 la modifica all’Ordinanza del 12 dicembre 2006 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”.
Ancora una volta precedute dal silenzio, con la leggerezza già dimostrata, si promulgano norme che dopo pochi mesi vengono modificate e peggiorate per accontentare chi si era sentito depauperato di qualche privilegio.
Nella premessa, una macedonia di articoli forse collegata da un misterioso quanto esile filo, viene richiamato l’articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia che recita: “1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’esportazione delle unghie e dei denti. 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ra­gioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale” dimenticandosene presto quando ordina, nell’urgenza che ne giustifica l’adozione, di ignorare l’articolo stesso.
Sempre nella premessa dell’Ordinanza viene citata “la necessità e l’urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica”: vorremmo sapere in quale modo le code dei cani pongano in pericolo la salute pubblica, forse scodinzolando con troppo entusiasmo?
Saranno a disposizione i dati relativi ai ricoveri in pronto soccorso di persone ferite dalle code non tagliate tra dicembre e maggio?
E ancora, “considerato che il taglio della coda se eseguito (bontà loro) da un veterinario non comporta eccessive sofferenze” impariamo che le sofferenze possono essere misurate (anche se non vengono citati gli idonei strumenti di misurazione) specialmente quando vengono inflitte ad altri con pretesti opposti alla tutela del benessere degli animali, e quando non eccessive possono essere ignorate.
Vengono invece tenute in considerazioni le motivazioni avanzate dall’ENCI e le razze canine riconosciute dalla FCI con “caudotomia prevista dagli standard”.
Nella premessa non troviamo traccia di motivazioni a tutela della vetusta mentalità antropocentrica, della deprecabile attitudine dell’uomo allo sfruttamento e alla mancanza di rispetto verso coloro che richiedono la protezione dello Stato, né sono rinvenibili nel testo presupposti scientifici o etici.
Effettivamente non era necessario richiamare questi principi: la modalità e il testo di questo provvedimento amministrativo ne sono la chiara espressione.

Ordinanza 28 marzo 2007

Fonte: 
Presidente Gaetano Penocchio

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