
Siamo soddisfatti del testo del Decreto Legislativo 24 Luglio 2007 n. 143 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE. (GU n. 206 del 5-9-2007 ).
Quanto anticipato nel Consiglio Nazionale FNOVI di primavera dal Direttore Generale della sanità animale e del farmaco veterinario Gaetana Ferri si è concretizzato in un testo che raccoglie le principali sollecitazioni avanzate dalla Categoria sul tema.
Siamo soddisfatti del testo del Decreto Legislativo 24 Luglio 2007 n. 143 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE. (GU n. 206 del 5-9-2007 ).
Quanto anticipato nel Consiglio Nazionale FNOVI di primavera dal Direttore Generale della sanità animale e del farmaco veterinario Gaetana Ferri si è concretizzato in un testo che raccoglie le principali sollecitazioni avanzate dalla Categoria sul tema.
In tal senso:
• risultano accolte le richieste relative alle semplificazioni: nel registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti è venuta meno la registrazione del numero di lotto. Tra le richieste che avevano già trovato soluzione, ricordiamo quella relativa alla prescrizione di ossitocina. Nella nota del 31 gennaio 2007 il Ministero ha chiarito che la dispensazione di medicinali veterinari a base di prostaglandine , gonadotropine e fattori di rilascio delle gonadotropine, destinati sia ad animali da reddito che da compagnia, è prevista con ricetta medico veterinaria in un’unica copia non ripetibile. Con successiva nota del 8 maggio 2007 per i medicinali veterinari contenenti ossitocina, principio attivo per il quale non è previsto un limite massimo di residui, il Ministero ha confermato lo stesso regime di dispensazione con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile;
• il medico veterinario responsabile della custodia può individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l’impianto di allevamento e custodia (previsione questa realistica atteso che esistono professionisti organizzati in equipe);
• sono state identificate le situazioni di incompatibilità: il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici;
• è stata recuperata la previsione di detenere quantitativi di medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, purché in quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell’allevamento, sufficienti per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico. Previsione questa legata alla promozione di un impiego consapevole degli antibiotici e all’impegno di disporre di iniziative formative e divulgative per i medici veterinari e gli allevatori. Il precedente divieto creava difficoltà gravi in caso di terapia d’urgenza, qualora il fornitore degli stessi non fosse disponibile (festività ecc.);
• si è recuperata la possibilità di utilizzare campioni gratuiti limitati alle confezioni a posologia più ridotta già in commercio e contingentati in termini quantitativi per ogni medico veterinario nell’arco dell’anno solare.
Molto è stato fatto e qualche cosa resta da fare:
• rimaniamo pertanto in attesa di disporre di una classificazione di medicinali veterinari che possono esser ceduti esclusivamente a medici veterinari (tranquillanti e sedativi iniettabili, gli anestetici, gli eutanasici, gli ormoni previsti dal D.Lgs. 158/2006, gli immunizzanti); sugli stampati dei prodotti dovrebbe essere inserita la modalità di dispensazione “Uso esclusivo del medico veterinario”;
• riteniamo corretta la previsione di controllare una volta/anno gli allevamenti che si dotano di scorte di medicinali, ma siamo convinti che l’attenzione deve essere posta principalmente con coloro che, pur allevando professionalmente animali non si dotano di scorte;
• il Regolamento di Polizia Veterinaria prevede la compilazione del modello 12 per i trattamenti immunizzanti; sarebbe auspicabile un ripensamento in merito all’opportunità di tale adempimento; sono inoltre necessarie indicazioni finalizzate ad uniformare le modalità di compilazione del modello, evitando di riproporre obblighi già assolti dalla compilazione del registro di carico e scarico e del registro dei trattamenti per gli animali da reddito, nonché del Passaporto previsto dal Regolamento CE 998/2003;
• per quanto riguarda i dispositivi medici (che non sono ad oggi regolamentati in Italia) rimaniamo in attesa dell’annunciato disegno di regolamentazione nel settore veterinario steso in collaborazione con la Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici;
• il sistema potrà comunque essere ulteriormente semplificato per tutte le aziende che disporranno di una garanzia sanitaria aziendale (veterinario aziendale) cui verrà affidato il ruolo di direzione sanitaria dell’azienda zootecnica ed interfaccia con l’autorità sanitaria (veterinario ufficiale)
L’auspicio è quello di continuare ed ulteriormente implementare il confronto costruttivo che vede la Professione e Istituzioni impegnati in un dialogo che produce risultati in termini di garanzie per i consumatori e per i professionisti.