
Ecco le principli tappe:
- La Regione Lombardia, citata in giudizio, si vedeva annullare la propria deliberazione 19 maggio 2008, n. 8/7273 con sentenza del TAR Milano n. 5963/08.
- La Regione Veneto, allo scopo di evitare di vedersi impugnare la propria deliberazione n. 1856 del 8.7.2008, accettava di modificare detto provvedimento, conformandolo agli ordinamenti professionali.
- La Regione Emilia-Romagna, citata in giudizio si vedeva annullare la propria deliberazione n. 1652 del 5.11.2007
Di seguito le principali tappe:
- La Regione Lombardia, citata in giudizio, si vedeva annullare la propria deliberazione 19 maggio 2008, n. 8/7273 con sentenza del TAR Milano n. 5963/08.
- La Regione Veneto, allo scopo di evitare di vedersi impugnare la propria deliberazione n. 1856 del 8.7.2008, accettava di modificare detto provvedimento, conformandolo agli ordinamenti professionali.
- La Regione Emilia-Romagna, citata in giudizio si vedeva annullare la propria deliberazione n. 1652 del 5.11.2007 con sentenza del TAR Bologna n. 3474.
- La Regione Lazio, citata in giudizio, e per sottrarsi ad esso, all’udienza di merito del 18.12.2008 del TAR, dichiarava di accettare tutte le richieste formulate dalla FNOVI e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici presentando una delibera di modifica della precedente deliberazione 11 luglio 2008, n. 508, chiedendo l’estinzione del ricorso.
- La Regione Campania, preso atto dell’erroneità delle disposizioni inizialmente adottate con Decreto 10 settembre 2008, n. 444, sospendeva il bando di riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale per poi riemanarlo (il 13.10.2008) conformando le disposizioni delle leggi professionali.
- In precedenza l’Antitrust - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 27 febbraio 2007 aveva censurato la Delibera della Regione Piemonte in materia di organizzazione di Servizi di Consulenza Aziendale (adottato nell’ambito della precedente “Misura Y”), laddove venivano evidenziati: “i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 49/3253 del 26.6.2006 con la quale sono state approvate le istruzioni per il riconoscimento degli Organismi di consulenza...” in relazione al fatto che: “nessun rilievo viene dato al conseguimento dell’abilitazione ed al praticantato professionale che pure dovrebbero essere considerati al fine di valutare la qualificazione del personale tecnico”.
Le ragioni della FNOVI, le ragioni della giurisprudenza
Particolarmente significativa appare la giurisprudenza di merito, e precisamente:
A) La sentenza del TAR Bologna n. 3474/2008 ha accolto il ricorso delle professioni ricorrenti, nella parte in cui imponeva loro l’obbligo di dimostrare un biennio di esperienza nel settore.
I Giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che l’imposizione di un tale requisito possa essere ragionevole se riferito a soggetti non iscritti in Albi professionali ma, al contrario, sia ingiusto ed irragionevole se: “ . . . richiesto in aggiunta anche all’iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poiché detta iscrizione - in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato, come esattamente dedotto con il secondo motivo di ricorso - integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo”.
Così prosegue la sentenza: “Nell’imporre, invece, il medesimo requisito esperienziale indifferenziatamente per tutto il personale preposto alla fornitura di servizi e sia per le consulenze riservate ad iscritti ad Albi ed Ordini professionali che per quelle “libere” da simile iscrizione, l’Avviso regionale impugnato incorre, all’evidenza, nel vizio di disparità di trattamento dedotto con i motivi secondo e terzo qui all’esame, in quanto assoggetta ad uguale disciplina situazioni tra loro obiettivamente ineguali, effettivamente ponendosi, in tal modo, per gli iscritti ad Albi e Ordini, “quale discriminazione ingiustificata ed illogica rispetto ad altri soggetti ammessi a svolgere servizio di consulenza in possesso del solo titolo di studio e non anche della predetta iscrizione”.
Con ciò chiarendo che nulla di aggiuntivo può essere richiesto ad un professionista regolarmente iscritto in un Albo, oltre all’iscrizione stessa; ed inoltre; “. . . per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l’ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l’iscrizione all’albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività stessa e che, in tal caso, risulta pertanto necessaria l’indicazione del superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’Albo”.
Osservando come, al contrario, la normativa della Regione Liguria non preveda alcun obbligo di iscrizione nell’Albo, neppure per le attività tipizzate e/o soggette a riserva di legge.
B) La recente sentenza del TAR Milano n. 5963 del 3 dicembre 2008 ha accolto il congiunto ricorso della FNOVI e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici:
- non era prevista l’iscrizione obbligatoria all’Albo professionale per tutti i tecnici impiegati negli Organismi di Consulenza Aziendale;
- imponeva si liberi professionisti l’obbligo di dimostrare un triennio di esperienza nel settore, trattandosi di un obbligo illegittimo;
- imponeva ai liberi professionisti, per operare nell’ambito degli Organismi di Consulenza Aziendale, l’obbligo di frequentare corsi regionali specifici, trattandosi di un obbligo illegittimo. Così, fra l’altro, motivano la loro decisione i Giudici Amministrativi: “Infatti, la condivisibile ratio sottesa al sistema di consulenza aziendale, volta ad assicurare un servizio di qualità a beneficio delle imprese agricole che vi debbono ricorrere, deve ritenersi già assicurata dall’iscrizione all’Albo o all’Ordine professionale, sul presupposto che detta iscrizione - che a sua volta presuppone, come noto, un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato (deve ritenersi, selettivo) - attesti il superamento di quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo (cfr. già, Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 3474/2008)”.
C) La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 9237/2007, che ha sancito la nullità di un contratto fra una società commerciale ed un privato, avente per oggetto l’esercizio di attività professionali di consulenza fiscale, ritenendole riservate ad iscritti negli Albi, e ciò nonostante la società commerciale avesse avuto l’avvertenza di far realizzare le medesime attività consulenziali da liberi professionisti abilitati, ma ciò non è valso ad evitare l’annullamento in quanto: “la nullità di un contratto ..... si produce per il solo fatto che l’attività oggetto del contratto fra il committente e la società consista in una prestazione interamente ricompresa nell’attività tipica della professione protetta, si che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non (già) ai professionisti” (vedi anche Cassazione 8.8.1999, n. 9507).
D) La sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Penale n. 42790 del 10 ottobre 2007, con la quale i Giudici hanno ribadito (nell’esaminare il caso di un ragioniere, non iscritto all’Albo professionale, che aveva svolto un unico atto di consulenza professionale, peraltro gratuitamente) il divieto assoluto di svolgimento di attività di consulenza, quando le stesse siano tipiche di una determinata categoria professionale, affermando come in tale caso si configuri il reato di cui all’art. 348 c.p., il quale dunque opera non solo: “. . .per gli atti riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione (c.d. atti tipici della professione), ma anche quella c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per la quale è richiesta l’iscrizione nel relativo albo.” Orientamento confermativo di quello in precedenza sempre espresso dalla medesima Cassazione penale (cfr. sentenza n. 49, del 8 ottobre 2002)