
Dopo una prima serie di provvedimenti volti a fronteggiare le necessità immediate derivanti dall'emergenza, è stata emanata l’Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3763 (G.U. n. 107 del 11.5.2009). Disposta, per un periodo massimo di tre mesi, l'erogazione in favore dei lavoratori autonomi di un'indennità pari a 800 euro mensili.
Dopo una prima serie di provvedimenti volti a fronteggiare le necessità immediate derivanti dall'emergenza ed il decreto-legge 39/2009, con il quale ha preso definitivamente corpo il complesso degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto è stata emanata una seconda serie di provvedimenti, principalmente destinata ad attuare aspetti particolari previsti dal citato decreto 39.
In particolare è stata emanata l’Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3763 (G.U. n. 107 del 11.5.2009) - Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
Il comma 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza 3763/2009 dispone l'erogazione in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza 3754/2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, per un periodo massimo di tre mesi, di un'indennità pari a 800 euro mensili.
L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito.
In allegato il testo integrale dell'Ordinanza