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La FNOVI vince al TAR Umbria il ricorso contro il peggior bando di Consulenza aziendale del paese

Regione Umbria - Misura 114 del PSR 2007/2013
08/07/2009
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Il TAR riserva ai professionisti la consulenza aziendale ma li vuole dotati di 3 sedi e con un laboratorio. Il Tar Umbria con sentenza n. 394/2009 del 6 luglio 2009 ha accolto il ricorso avverso la delibera della Giunta Regionale Umbra n. 550 del 19 maggio 2008 recante "istruzioni del sistema di consulenza aziendale nella Regione Umbria", in relazione alla Misura 114 del PSR 2007/2013.

Il TAR riserva ai professionisti la consulenza aziendale ma li vuole dotati di 3 sedi e con un laboratorio.
Il Tar Umbria con sentenza n. 394/2009 del 6 luglio 2009 ha accolto il ricorso avverso la delibera della Giunta Regionale Umbra n. 550 del 19 maggio 2008 recante "istruzioni del sistema di consulenza aziendale nella Regione Umbria", in relazione alla Misura 114 del PSR 2007/2013.
Il Tar, in particolare, ha accolto, pressoché integralmente, il primo motivo di ricorso sia sotto l'aspetto del riconoscimento della natura professionale dell'attività della consulenza sulla "condizionalità" (con conseguente necessità di previsione che il novero dei soggetti abilitati a rendere tali attività sia limitato agli iscritti in Ordini e Collegi con competenze professionali sulla materia), sia in merito alla illegittimità della richiesta del requisito esperienziale, che non può richiedersi a soggetti già "esperti" ex lege, quali gli iscritti in Albi professionali.
Il Tar, invece, non ha ritenuto di accogliere le censure in ordine al divieto di esclusività della prestazione del professionista a favore di un solo organismo nonché le doglianze in ordine ai requisiti delle strutture tecnico-amministrative ed ai requisiti di affidabilità per il riconoscimento dell'organismo di consulenza (ovvero la disponibilità di almeno tre sedi aperte al pubblico; messa a disposizione di un laboratorio di analisi; obbligo di garantire lo svolgimento dell'attività per almeno 10 anni; obbligo di produrre certificazioni di qualità), ritenendole giustificabili con lo scopo che si impone l'Amministrazione umbra di dotare di particolari standard qualitativi gli organismi componenti il "sistema" pubblico di consulenza aziendale.
Le motivazioni in base alle quali il Tar ha respinto tali ulteriori censure non appaiono condivisibili, tenuto conto che non sono coerenti con la premessa di riservare al mondo professionale l'attività di consulenza aziendale di cui alla Misura 114, posto che la articolata strutturazione e articolazione dell'organismo di consulenza, così come previsto nella delibera impugnata, certamente confligge con la realtà, ben più destrutturata, degli studi professionali anche di natura associata e rende difficile, in pratica, per i professionisti ottenere il riconoscimento regionale.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi

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