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Condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

DIRETTIVA 2009/156/CE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009
28/07/2010
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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 23 luglio la Direttiva  2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1) che abroga l’omonima Direttiva  del 26 giugno 1990 della quale è recepimento nazionale il DPR 243/94 Mentre le premesse della Dir. del 90 indicavano una preponderante preoccupazione nei confronti della possibilità della diffusione delle malattie le premesse di questa direttiva invece sono volte anche all’armonizzazione delle disparità in materia di polizia sanitaria e alla salvaguardia del settore produttivo. Immutate le definizioni delle categorie di equidi e le condizioni delle loro movimentazioni. Immutato l’elenco delle malattie per le quali è previsto l’obbligo di denuncia e per il quale le premesse chiedono l’armonizzazione tra gli Stati membri ossia: Durina, Morva, Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), Anemia infettiva, Rabbia, Carbonchio ematico, Peste equina, Stomatite vescicolosa. Immutate le condizioni sanitarie di movimentazione. Aggiornate le diciture della legge in merito al trasporto e in riferimento al Reg 1/2005.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 23 luglio la Direttiva  2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1) che abroga l’omonima Direttiva  del 26 giugno 1990 della quale è recepimento nazionale il DPR 243/94 Mentre le premesse della Dir. del 90 indicavano una preponderante preoccupazione nei confronti della possibilità della diffusione delle malattie le premesse di questa direttiva invece sono volte anche all’armonizzazione delle disparità in materia di polizia sanitaria e alla salvaguardia del settore produttivo. Immutate le definizioni delle categorie di equidi e le condizioni delle loro movimentazioni. Immutato l’elenco delle malattie per le quali è previsto l’obbligo di denuncia e per il quale le premesse chiedono l’armonizzazione tra gli Stati membri ossia: Durina, Morva, Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), Anemia infettiva, Rabbia, Carbonchio ematico, Peste equina, Stomatite vescicolosa. Immutate le condizioni sanitarie di movimentazione. Aggiornate le diciture della legge in merito al trasporto e in riferimento al Reg 1/2005. 
Per quanto attiene all’identificazione degli equidi sia ai fini della movimentazione all’interno della Comunità che per gli scambi, non risulta chiarissimo il testo della Direttiva  in merito al recepimento del Reg. 08/504/CE non essendo mai esplicitato l’obbligo del passaporto per gli equidi da allevamento e da reddito e per quelli da macello sia per quelli comunitari che e per quelli immessi alla libera pratica come invece previsto dal Reg. 504. La Direttiva nuova riporta le diciture della vecchia prima dell’uscita del Reg. 504 come evidenziato anche dalle tavole di concordanza degli allegati V e VI. Demandate alla Commissione come da Dec. 99/468/ alcune modalità di controlli nei paesi extracomunitari per l’applicazione della Direttiva, l’elaborazione degli elenchi dei paesi da cui importare e delle regionalizzazioni, le condizioni delle importazioni tra cui alcune sulle condizioni relative all’arterite per categorie di equidi maschi, la forma dei certificati per le importazioni, le sospensioni all’importazione nonché le condizioni di ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un esportazione temporanea sia di equidi registrati che di equidi destinati a fini particolari, le condizioni di trasformazione di un’ammissione temporanea in definitiva Seguono gli allegati riferiti all’elenco delle malattie soggette a denuncia per le movimentazioni in ambito comunitario e per le quali è sollecitata l’armonizzazione dei provvedimenti nazionali (allegato I), all’attestato sanitario per gli scambi di equidi registrati (allegato II) che accomuna tutte le categorie di equidi compresi i registrati oltre a quelli da allevamento e da reddito e da macello (allegato III), alle prove diagnostiche per la peste equina (allegato IV).

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi

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