La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario chiarisce in una nota a firma del Direttore Generale, Dr.ssa Gaetana Ferri, le problematiche relative all'interpretazione della legge n. 38/2010 in materia di registro degli stupefacenti negli ambulatori veterinari.
La nota precisa che l'obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico è imposto a medici chirurghi e veterinari, direttori sanitari o responsabili di ospedali e case di cura in genere, prive del'unità operativa di farmacia e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, qualora vi sia la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il registro deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 60 per le strutture sanitarie pubbliche e private che prevedono unità operative interne le quali dovranno a loro volta dotarsi del registro di carico e scarico previsto dal DM 3 agosto 2001.
Per i gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie e, quindi, anche quelle veterinarie,il registro unico di carico e scarico non deve essere necessariamente conforme al modello di cui all'art. 60, ma le modalità di tenuta dello stesso devono comunque prevedere la specificazione scritta dell'impiego dei medicinali stupefacenti così come previsto dall'art. 42.
La nota si conclude con l'elencazione delle formalità previste per la validità di ciascuno dei registri elencati.