
E’ stata pubblicata l'Ordinanza 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
Rispetto al testo dell’Ordinanza del 2009 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni, già nei considerata dove viene esplicitato il riferimento alla Legge 201/2010 recante la ratifica ed esecuzione di tutti gli articoli della convenzione di Strasburgo e le norme di adeguamento interno, ribadita la previsione e l’importanza della formazione dei proprietari e detentori di cani ai fini del miglioramento della gestione dei cani e alla riduzione dei rischi di aggressione e morsicatura, introdotta l’opportunità di prevedere un responsabile scientifico quale garante della corretta modalità di organizzazione e effettuazione dei percorsi formativi.
E’ stata pubblicata l’Ordinanza 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
Rispetto al testo dell’Ordinanza del 2009 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni, già nei considerata dove viene esplicitato il riferimento alla Legge 201/2010 recante la ratifica ed esecuzione di tutti gli articoli della convenzione di Strasburgo e le norme di adeguamento interno, ribadita la previsione e l’importanza della formazione dei proprietari e detentori di cani ai fini del miglioramento della gestione dei cani e alla riduzione dei rischi di aggressione e morsicatura, introdotta l’opportunità di prevedere un responsabile scientifico quale garante della corretta modalità di organizzazione e effettuazione dei percorsi formativi.
Sempre nei considerata viene richiamato il ruolo istituzionale del «Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria presso l’IZERL di Brescia al quale viene fatto poi esplicito riferimento nel testo dell’articolo 2 Nell’articolato le modifiche riguardano l’individuazione del responsabile scientifico dei corsi per i proprietari che è individuato “tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia”. Alcune precisazioni si riferiscono all’articolo 1 comma 6, dove viene indicata una nuova procedura che i servizi veterinari dovranno far applicare ai proprietari di cani “a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio”.
L’articolo 2 – dove sono elencati i divieti – sostituisce integralmente il comma d) che ora recita “gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201. Anche il comma 2 dell’articolo 3 viene modificato: «2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».
In riferimento alle mutilazioni degli animali a fini estetici , alla lettera e) viene ribadito il divieto di vendita e commercializzazione dei cani sottoposti ad interventi chirurgici ai fini estetici ai quali viene aggiunto il divieto di esposizione.
Il tavolo tecnico nello scorso febbraio aveva licenziato un testo leggermente differente che prevedeva la possibilità, per i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati, di organizzare autonomamente, dandone comunicazione preventiva al Comune ed al Servizio Veterinario ufficiale, i percorsi formativi in base ai contenuti delle Linee Guida del Ministero della Salute rilasciando la specifica attestazione denominata "patentino".
Tali percorsi sarebbero stati comunque sottoposti a vigilanza da parte del Servizio Veterinario ufficiale.
Questa ipotesi aveva incontrato il favore di tutti i componenti del tavolo e del Sottosegretario on. Francesca Martini che aveva colto in questa previsione l’opportunità della più ampia e capillare attivazione dei corsi per il Patentino finalizzata allo scopo educativo e culturale sul quale si basa la loro istituzione.
La Fnovi auspica che questa ed altre proposte operative trovino spazio nei prossimi atti normativi attuativi dell'Ordinanza.