
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il decreto del Ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145, recante modifiche al DM 18 ottobre 2010 n. 180 in materia di mediazione. Il provvedimento è entrato in vigore dallo scorso 26 agosto 2011.
Fra le modifiche più importanti:
- la previsione di un tirocinio assistito per i mediatori;
- la correzione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione.
Nessuna indicazione, invece, sulla presenza obbligatoria dell’avvocato nel procedimento di mediazione né novità sull’obbligatorietà del procedimento.
Per quanto riguarda il contenuto del regolamento, è stato modificato l’art. 4, comma 3, lett. b) del DM 180/2010 (art. 2 del DM 145/2011. Ai mediatori viene richiesto, oltre al possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione – come già previsto in precedenza – anche la partecipazione “nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti”.
A tal fine, viene previsto, mediante l’inserimento del nuovo comma 4 all’art. 8 del DM citato, che l’Organismo di mediazione è obbligato a consentire il tirocinio assistito, in via gratuita e disciplinandolo nel proprio regolamento (art. 4 del DM 145/2011).
Viene poi modificato l’art. 7, comma 5 del DM 180/2010, sul regolamento di procedura degli organismi di mediazione (art. 3 del DM 145/2011). Il regolamento di ogni organismo deve in ogni caso prevedere, fra le altre indicazioni già prescritte, anche:
- lo svolgimento, da parte del mediatore, nei casi di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010), dell’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell’Organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della stessa parte chiamata e del mancato accordo;
- i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
Inoltre, viene esteso a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del DM 180/2010 il periodo di tempo che consente ai mediatori abilitati presso gli Organismi già iscritti nel registro della conciliazione societaria di cui al DM 222/2004, di acquisire i requisiti anche formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno 5 concluse con successo anche parziale (art. 20 del DM 180/2010 così come modificato dall’art. 6 del DM 145/2011).