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La FNOVI rivendica il ruolo del medico veterinario nelle imprese di acquacoltura

26/09/2011
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La Federazione ha chiesto al Ministero della Salute di chiarire che è solo il medico veterinario a potersi occupare della “salute degli animali acquatici” nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione.
Lo spunto per questa richiesta di precisazione è stato offerto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 21 settembre 2011) del Decreto del Ministero della Salute del 3 agosto 2011 che è intervenuto a dettare specifiche “Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2004, n. 148”.

All’art. 3 del DM (comma 2) si legge che il responsabile dell’impresa oltre a dover predisporre un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio da sottoporre all’approvazione del servizio veterinario dell’ASL competente per territorio, deve anche (comma 3) individuare “il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici” che si dovrà occupare dell’attuazione del programma stesso.
Nella nota trasmessa la Federazione, onde evitare equivoci da parte degli operatori ha chiesto al Ministero della Salute che “venga chiarito come l’unica figura che può ricoprire questo ruolo è quella del Medico Veterinario quanto per formazione che per vocazione nel rispetto del principio della riserva di attività a tutela del consumatore e della salute pubblica, così come voluto dal legislatore”.
Per la FNOVI “qualunque altra figura non veterinaria che si occupasse della salute degli animali acquatici - a maggior ragione in percorsi ufficiali inerenti la tutela della salute pubblica - è da ritenersi in abuso di professione”.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi

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