Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero della Salute e, riservandosi di approfondire, in sede di merito, la esistenza dei presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 833/1978, ha considerato sussistere l’esigenza di mantenere in vigore la disciplina normativa delle attività in oggetto revocando così la sospensione comminata dal Tar del Lazio all’Ordinanza 21 luglio 2011 (Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i profili di danno immediato e le ragioni di urgenza sono configurabili in modo evidente solo limitatamente alla nuova disposizione dell’art. 1, comma 1, della ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, che, rispetto alla precedente, non prevedeva le associazioni riconosciute dal CONI tra gli enti non sottoposti al regime autorizzatorio.