
Anche la FNOVI è stata destinataria delle perplessità formulate dai professionisti che sono stati raggiunti, presso le loro strutture, da richieste di pagamento a cura della Direzione Amministrazione Abbonamenti RAI.
La Federazione ha coinvolto il CUP in argomento al fine di verificare quel che accade presso gli altri professionisti e per valutare se non sia il caso di considerare l'assunzione di una presa di posizione unitaria da parte di tutte le categorie professionali.
Chi non possiede un televisore ma dispone di un computer deve pagare il canone radiotelevisivo, o almeno questa è l'interpretazione corrente che viene data agli art. 1 e 2 del regio decreto 246 del 21 febbraio 1938 e successive integrazioni e modifiche.
Da tempo il canone non si applica più soltanto a chi materialmente possiede un televisore. Il concetto, infatti, è che debba pagare chiunque possegga "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive". Il computer, secondo l'interpretazione corrente, è "adattabile". Anche se quando lo si compra non può materialmente ricevere il segnale radiotelevisivo, il computer può essere facilmente dotato di una scheda tv che lo mette in condizione di "trasformarsi" in televisione a tutti gli effetti, e per questo viene considerato "adattabile".
Va detto che la definizione di adattabilità riferita ad un computer non è ancora stata "collaudata" in tribunale e l’azione promossa da alcune Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori per ottenere una risposta dalle istituzioni (quali sono gli apparecchi atti o adattabili soggetti al canone/tassa?) è ad oggi ancora senza risposta.
La scrivente Federazione ha notizia di un interpello proposto alla Direzione generale del Ministero delle Finanze, ed è di ieri il comunicato stampa dell'Onorevole Gianni Mancuso che informa della interrogazione proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico che ha la delega alle comunicazioni.
Al Governo è stato chiesto "di escludere le strutture veterinarie dalle imprese e società obbligate al pagamento del canone, di riconoscerne l'esenzione, in quanto strutture sanitarie e, anzi, di riconsiderare l'equiparazione degli apparecchi televisivi al personal computer".
Nelle more la FNOVI richiama l’attenzione sulla circostanza che si tratta a tutti gli effetti di una tassa e quindi, a meno che ciascuno non voglia esplicitamente ricorrere contro questa imposizione, dovrà provvedersi al pagamento per essere al riparo da possibili sanzioni.