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Società tra professionisti: soliti privilegi alle banche e solite penalità ai professionisti

07/05/2012
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Il Ministero della Giustizia, in riferimento a quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha predisposto lo schema di regolamento attuativo delle Società tra Professionisti. Il Regolamento doveva essere adottato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge n. 183/2011, ovvero entro il 13 maggio (scadenza che difficilmente verrà rispettata). La bozza di provvedimento, composto da 15 articoli, è all'esame del Ministero dello Sviluppo Economico e, successivamente, sarà inviato al Consiglio di Stato. Soltanto dopo la firma dei due Ministri (Giustizia e Sviluppo economico) sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nello schema di regolamento, per quanto concerne il divieto di partecipare a più di una società fra professionisti, viene precisato che tale divieto vale solo per i soci professionisti, ma non per i soci di capitale ma, anche, che l'iscrizione della società al Registro imprese garantirà la pubblicità necessaria per consentire che, all'atto della costituzione di una Stp, il notaio possa sapere se un professionista sia iscritto o meno ad un'altra società.
Per la FNOVI non sono accettabili le limitazioni ai professionisti e la libertà di movimento ai soci di "investimento puro" favorisce banche e assicurazioni. La società deve essere uno strumento per svolgere la professione, non una modalità, che limita e penalizza il professionista.
Essendo gli Ordini gli unici destinatari della norma la FNOVI, congiuntamente al CUP inoltrerà una nota in merito a questa ed ad altre criticità. Sono infatti non chiare le condizioni di esercizio delle società multiprofessionali per le quali non è definito se sussista l'obbligo di iscrizione ai singoli Ordini.
I punti critici riguardano in particolare
- non è definito chiaramente l'obbligo di iscrizione (propedeutica all'iscrizione agli Albi) al registro delle imprese;
- non è chiaramente indicata la necessità di individuare il “responsabile della attività professionale” erogata; questa condizione togli agli Ordini ogni possibilità di verificare la qualità della prestazione e il rispetto dei doveri deontologici; evidente e scontato in queste condizioni il rischio di abusi di professione;
- non si hanno indicazioni in riferimento al versamento dei contributi alle casse previdenziali.
Numerose le criticità riscontrate e la FNOVI, insieme alle professioni afferenti al CUP, se verranno confermate le condizioni contenute nelle anticipazioni di stampa, proporranno ricorso al TAR. Il testo del ricorso sarà predisposto dal Consiglio Nazionale Forense.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi

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