
Dopo le indiscrezioni circolate in argomento, arriva la conferma che, con un emendamento all’art. 44 della Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - finalmente pubblicato tra quelli approvati nel sito della Camera - è stata concessa una proroga solo agli esercenti le professioni sanitarie dell’obbligo di stipulare un’assicurazione responsabilità civile a copertura dei rischi professionali derivanti dalla propria attività.
Nell’emendamento presentato si legge che l’istanza è stata proposta anche allo scopo di “agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione”.
Affinché la novità diventi definitiva, bisognerà attendere l'approvazione dell'emendamento e la fine dell'iter di conversione. Il testo del disegno di legge di conversione (vedi art. 44 - pag. 109 - colonna destra - ultimi due paragrafi) sarà discusso oggi alla Camera, per poi passare al Senato in prima lettura.
A seguire si propone il testo della Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013 [ apri ]
44.10.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».
I Relatori
44.10. approvato