
Il registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi previsto dall’art. 42 del DPR 309/1990 deve essere detenuto e compilato anche dai “medici veterinari” zooiatri, soggetti non specificatamente previsti nel comma 3? Vi sono modalità predefinite di compilazione del succitato registro, ed eventualmente quali sono? Le violazioni nella tenuta del registro di cui all’art. 42 sono sanzionabili?
Questi i quesiti che la FNOVI ha rivolto al Ministero della Salute.
La FNOVI ha segnalato il pericolo derivante dall’incertezza normativa in merito alle modalità di compilazione del registro di carico e scarico di cui all’art. 42 del DPR 309/1990 e nei confronti delle sanzioni.