
L'utilizzo del farmaco veterinario trova nel nuovo regolamento una elencazione molto stringata della sua liceità ed una elencazione molto più dettagliata delle sue possibilità di deroga.
La regola generale dell'utilizzo dei medicinali è contenuta nell'Articolo 111 Articolo 111- Impiego dei medicinali veterinari
“1. I medicinali veterinari sono utilizzati conformemente ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2. Gli Stati membri stabiliscono le procedure per l'immissione sul mercato dei medicinali autorizzati ad essere impiegati sul loro territorio in conformità agli articoli 115, 116, 119, 120 e 121”.
L'uso in deroga viene regolamentato per le varie categorie animali nei successivi articoli 115 (non-DPA, equidi non-DPA compresi), 116 (DPA conspecifiche per le specie acquatiche e per le api). Un intero articolo, il 117, è dedicato ai tempi di sospensione (TS) e un altro, il 118 all'uso in deroga degli antimicrobici (AM). Seguono poi le deroghe per situazioni sanitarie particolari (art. 119, 120, 121).
L'uso a norma di legge deve rispettare l'AIC (o foglietto illustrativo). La dicitura del comma 2. nell'introdurre l'argomento dell'uso in deroga dei successivi articoli, prevede addirittura delle AIC che contengano l'indicazione della possibilità di essere usati in deroga. Per alcuni AM invece potrà essere indicato nell'AIC il divieto all'utilizzo in deroga o la possibilità di uso in deroga solo a particolari condizioni. L'uso in deroga su animali DPA prevede, oltre alle normali registrazioni, anche la tenuta di un registro da parte del veterinario.
Rimane totalmente assente dagli interessi del legislatore la possibilità di consentire l'uso in deroga dei presidi immunologici in caso di carenza per specie minori (da bovino a bufalino, da gatto a furetto, da pollo a tacchino ecc) essendo l'uso in deroga ammesso, in tutti gli articoli solo ed esclusivamente per la terapia.
Inoltre non sembra più rientrare nel campo di possibile applicazione l'uso improprio generico, comune nell'utilizzo ad es. degli AM con aumento del dosaggio o allungamento dei TS. A differenza di quanto avveniva nella Dir. 82 infatti, l'uso improprio non trova più nemmeno una definizione che comprenda l'uso in deroga. Il medicinale può essere utilizzato o secondo l'AIC o in deroga laddove per deroga sia da intendersi solo ed esclusivamente la mancata esistenza per quella specie animale di un farmaco per quella patologia: "....qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un'affezione che colpisce un animale di una specie..." (parte comune agli articoli 115 e 116).