
Nella seduta del 18 marzo u.s., la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato gli emendamenti soppressivi dell'art. 8 del disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, c.d. “ddl Madia”).
Nella nota diramata dal CUP in argomento si sottolinea che la soppressione presenta una rilevanza diretta e significativa per gli Ordini professionali e, nell’accogliere con favore la soppressione della disposizione in commento, si formula l’auspicio che i successivi interventi normativi possano tenere nella dovuta considerazione la specificità degli Ordini professionali, la peculiarità della loro configurazione normativa, della loro forma istituzionale e, soprattutto, della loro irrinunciabile autonomia.
Il testo dell’art. 8, nel classificare e definire le diverse categorie di amministrazione pubblica, annoverava gli Ordini professionali, alla lett. e), tra le “amministrazioni pubbliche” e il C.U.P. non aveva mancato di rappresentare, nelle sedi opportune, l’improprietà di simile qualificazione ed i rischi ad essa connessi.
L’inserimento degli Ordini professionali tra le “amministrazioni pubbliche” non teneva conto dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, che da tempo hanno individuato negli Ordini una peculiare categoria di enti, che uniscono alla natura pubblica ed al carattere non economico la particolare rilevanza della base associativa, come fonte speciale di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria.
“Il mancato riconoscimento della specificità dell’Ordine professionale - si legge nella nota diramata a firma della Presidente del CUP, Marina Calderone - avrebbe determinato un vulnus assai significativo dell’autonomia funzionale degli ordini professionali. In particolare, gli ordini sarebbero stati esposti al rischio dell’estensione indiscriminata ad essi di disposizioni dell’ordinamento dettate con riferimento generale ad altre tipologie di pubbliche amministrazioni. Tale rischio, inoltre, sarebbe stato aggravato dalla circostanza che la lettera e) dell’articolo oggi soppresso accomunava gli ordini alle “amministrazioni nazionali, quelle territoriali e quelle di istruzione e cultura”, assai diverse per configurazione e missione istituzionale”.