È sul portale della FNOMCeO che si trova commentata una recente sentenza della Cassazione Civile Sentenza (n. 3326/16) che ha affermato che è valido il voto espresso con il solo cognome del candidato. Il provvedimento impugnato ha fatto applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato, quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. Nel caso deciso dalla Suprema Corte il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva accolto positivamente il reclamo di R.S, decidendo di attribuire al medesimo diciotto voti che non gli erano stati attribuiti in ragione dell'indicazione del suo solo cognome, mentre invece era circostanza idonea ad identificarlo l'indiscussa appartenenza del reclamante (a differenza dell'omonimo ing. R.G.) alla lista denominata "Ingegneri per lo sviluppo".
Per la Cassazione è alla analogia iuris, non alla analogia legis, che occorre nella specie fare ricorso, perché non vi è alcuna norma che regoli il caso della omonimia tra i candidati alle elezioni dei componenti degli Ordini professionali.