
L’articolo che regolamenta l’uso in deroga negli animali DPA si compone, competo degli emendamenti del Parlamento di 8 commi.
Nel 1° comma, come per gli animali nonDPA, il Parlamento UE rivoluziona le ragioni per le quali il veterinario, in assenza di farmaco specifico, vi possa accedere recitando, anche qui ”il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e nell'interesse della salute e del benessere degli animali, trattare in via eccezionale l'animale in questione con ….” consentendo in questo modo l’accesso in deroga ai farmaci utili non solo per la terapia ma anche per la prevenzione (vaccini) o, ad es., per la sedazione o quant’altro.
L’uso in deroga anche qui può essere prescritto solo da un Medico veterinario (comma 1. art 116), non venendo formulata la dicitura, che invece altrove si trova, di consentire l’esercizio della professione veterinaria anche a “persona che esercita una professione regolamentata del settore veterinario, in conformità alla legislazione nazionale applicabile”.
La cascata che segue e che anche qui si apre ad un doppio ventaglio, distingue le regole tra gli animali DPA in generale e le specie acquatiche oltre a prevedere maggiori dettami per l’uso degli AM.
Per gli animali DPA in generale, in assenza del farmaco di elezione il Medico veterinario potrà utilizzare qualsiasi medicinale veterinario autorizzato in tutta la UE e, in assenza di questo, un farmaco ad uso umano autorizzato questa volta non in tutta la UE come per i nonDPA, ma solo nello Stato membro interessato. Tuttavia i medicinali antimicrobici per uso umano potranno essere utilizzati solo su prescrizione veterinaria e in seguito ad approvazione da parte dell'autorità veterinaria a cui il veterinario in questione risponde, e dunque per noi, dal Ministero della salute.
L’uso in deroga di AM per la profilassi, in assenza di diagnosi di malattia, viene vietato, senza che il Parlamento proponga alternative per i MUMS intesi come specie minori che rimarranno sprovviste del dispositivo della profilassi anche eventualmente con farmaci registrati per la profilassi nelle specie maggiori. La fnovi manifesterà la sua contraddittorietà a questo dispositivo.
Il passaggio successivo dell’articolato consente, a pari merito del farmaco ad uso umano, l’utilizzo del galenico.
La cascata viene completamente riformulata nel caso di animali acquatici.
Per loro rimane l’accesso alla cascata solo per la casistica delle sofferenze inaccettabili. FNOVI chiederà anche per loro l’espressione “nell'interesse della salute e del benessere degli animali”.
Nella cascata per gli animali acquatici inoltre il Parlamento pur aprendo alla possibilità di utilizzo di farmaco ad uso umano e omeopatico si dimentica di aprire alla possibilità di utilizzo di farmaci per animali non DPA ma il tutto comunque andrà visto alla luce del comma 4 che consente, in determinate condizioni alla “Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilire un elenco di medicinali veterinari autorizzati nell'Unione per l'impiego in animali terrestri che possono essere utilizzati per il trattamento di animali di una specie acquatica destinati alla produzione alimentare”. Purtroppo questo comma 4 resta un punto controverso proprio per queste condizioni tali per cui non verrà probabilmente inserito nella lista quasi nessun principio attivo causa le poche se non nulle e difficilmente estrapolabili informazioni circa il rischio ambientale.
Per tutti gli usi in deroga su animali DPA ovviamente il veterinario si dovrà premurare di controllare che le sostanze contenute nel medicinale siano quelle elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, specificando un tempo di attesa adeguato in conformità all'articolo 117.
La Federazione rimane fermamente contraria alla possibilità di usare in deroga il farmaco veterinario in apicoltura.
Viene mantenuto per l’uso i deroga l’impianto del registro del medico veterinario da tenere a disposizione per 3 anni.