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In GU il Decreto che ha definito le indennità previste per gli abbattimenti di bovini, ovini e caprini affetti da tubercolosi e brucellosi

07/12/2016
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Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha definito l’indennità di abbattimento, per l’anno 2016, di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica.
Gli importi sono dettagliati nel decreto 19 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 272 del 21 novembre u.s.
Le spese relative alla corresponsione delle indennità graveranno sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.
2. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.
3. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 408,43.
4. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 748,49.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2016.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini
1. L’indennità di abbattimento prevista dall’art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta aumentata a € 110,52 per i capi iscritti ed a € 82,39 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2016.
2. L’indennità di abbattimento prevista dall’art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2016.
3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2016.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

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