
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 145 del 24 giugno u.s. è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute, che dispone la proroga e la modifica di un'altra ordinanza, datata 28 maggio 2015, in materia di misure di polizia veterinaria su tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. L'ordinanza del 2015 è prorogata fino al 24 giugno 2018 (dodici mesi a partire dalla pubblicazione in Gazzetta dell'ordinanza di proroga).
A seguire un breve commento sulle modifiche di interesse.
- All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del 2015, secondo cui le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, viene aggiunto che ciò resta valido, salvo quanto previsto dal decreto del ministero della Salute 28 giugno 2016 (in materia di identificazione e registrazione degli animali), ossia l'esenzione prevista per le "aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario".
- Sempre all'art. 3, viene inserito un comma 7-bis: qui si dispone che "per gli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovi-caprina le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato", a partire dal 28 giugno 2017.
- Viene sostituito l'intero comma 1 dell'art. 5, che riguarda le norme da applicare negli allevamenti infetti. Secondo le nuove disposizioni, il servizio veterinario, dopo la sospensione della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne a seguito di sospetto di positività per tubercolosi, brucellosi e leucosi in un allevamento, avvia l'indagine epidemiologica, inserisce il motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN); acquisisce le prime risultanze relative a esami e controlli, e ove confermato il focolaio, individua "strategie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinarne le cause dell'insorgenza", e revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne; dispone l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti entro il termine di quindici giorni dalla revoca.