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Assemblee elettorali Ordini provinciali: FNOVI fornisce chiarimenti e precisazioni

25/10/2017
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Al fine di fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti su alcuni degli adempimenti connessi all’attività di rinnovo delle cariche ordinistiche (vedi in argomento Circolare n. 4/2017), il Presidente Penocchio ha condiviso alcuni dei riscontri ai quesiti che in questi giorni stanno raggiungendo gli Uffici della Federazione.
Sono molti gli Ordini provinciali che, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute diramate dalla FNOVI, stanno rispettando l’intervallo temporale (tra il 15 settembre e il 30 novembre c.a) nel quale convocare le assemblee elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti (Triennio 2018-2020) e la maggior parte delle operazioni elettorali sono ancora in corso.

Le indicazioni fornite (Circolare n. 5/2017) attengono a vari aspetti quali, ad esempio, il rispetto dei contenuti tassativamente stabiliti per l’avviso di convocazione.
FNOVI informa di una incoerenza rinvenibile nel facsimile del verbale (allegato n. 4) veicolato con la Circolare n. 4/2017. In particolare il paragrafo b) nella parte in cui recita che il seggio elettorale si compone dei due iscritti più anziani di età, nonché del più giovane, individuati tra i presenti in sala, “che non risultano componenti uscenti degli organi da rinnovare” non è formulato in modo coerente con le previsioni dell’art. 15, del DPR n. 221/50.
La norma prevede infatti che l’Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente dell’Ordine in carica il quale, insieme ai due sanitari più anziani di età e a quello più giovane presenti all’Assemblea, e non appartenenti al Consiglio Direttivo uscente. Ciò significa che i sanitari che nel mandato in scadenza erano stati “Revisori dei Conti” possono partecipare alla costituzione del seggio (o ufficio) elettorale.
Interessanti poi le indicazioni fornite a proposito della possibilità di porre in essere iniziative volte a far conoscere agli iscritti/elettori le proposte di candidature messa in campo dai singoli candidati, anche attraverso la divulgazione/condivisione di una ‘lista di orientamento’, e l’incidenza di questa circostanza sulla questione della omonimia.
La FNOVI ribadisce che “è sempre necessaria e si impone una ricerca della volontà espressa dall’elettore nel voto, e ciò in base a tutte le circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. In altre parole, il voto non è attribuibile solo nei casi in cui il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato. Può essere pertanto ritenuta valida una scheda che riporti un cognome del candidato parzialmente errato se, in assenza di altri soggetti aventi generalità simili, lo stesso possa essere agevolmente individuato quale destinatario della volontà dell’elettore”.
Importante infine il chiarimento a proposito della proclamazione degli eletti e conseguente insediamento del nuovo Consiglio Direttivo: “il mandato del triennio in corso scade al momento dell’insediamento dei nuovi Consiglieri eletti quando si realizza l’assegnazione delle nuove cariche”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

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