Dopo la sospensione disposta in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 il presidente della Commissione ha disposto il riavvio delle udienze della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie(CCEPS) che seguiranno il seguente calendario:
15 luglio
30 settembre
28 ottobre
Le udienze si terranno presso la sede centrale del Ministero della Salute in Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma.
Al contempo, sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Massimario delle decisione CCEPS – Anno 2018 che dedica un ampio spazio ai provvedimenti emanati a seguito di ricorsi promossi da medici veterinari (89-92).
Questo un breve estratto delle decisioni di legittimità per sanzioni disciplinari applicate all'esercizio professionale del medico veterinario.
Certificato medico veterinario
89. Il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell’articolo 481 c.p. Poiché il divieto di interventi chirurgici su animali a meri fini estetici coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato, per effetto della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato, assume maggiore effetto la certificazione, che deve essere accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile. A tal fine, anche per la sua correttezza formale, il certificato deve riportare la diagnosi a fronte della problematica riscontrata sull’animale, la tipologia di intervento praticato, oltre che tutti gli elementi probatori quali riscontri fotografici e accertamenti diagnostici atti a supportare e giustificare la scelta del veterinario. Decisione n. 55 del 17 maggio 2018
Farmaco destinato all’uso veterinario
90. Solo la presenza in commercio di un farmaco destinato all’uso specificamente veterinario rende illegittima la prescrizione dell’equivalente farmaco destinato ad uso umano; in tal caso, comunque, il professionista è tenuto ad una preliminare valutazione diagnostica della patologia e verifica della assenza di uno specifico medicinale veterinario autorizzato contenente il medesimo principio farmacologico (in conformità della circolare ministeriale n. 8307/2011), compito che, per essere assolto, richiede un adeguato percorso di aggiornamento professionale. Decisione n. 53 del 17 maggio 2018
Interventi radicali di amputazione
91. Nel caso in cui il veterinario non ha approntato alcun tentativo terapeutico volto a scongiurare l’intervento definitivo e radicale, se opera nella consapevolezza di non aver verificato la possibilità di risolvere le patologie dichiarate con cure meno invasive, la sua condotta costituisce violazione della disciplina deontologica allorquando pratica interventi chirurgici radicali di amputazione dei padiglioni auricolari e della coda dei cani in quanto questi sono diretti ad assecondare unicamente la volontà dei proprietari. Decisione n. 54 del 17 maggio 2018
Limiti alla sindacabilità delle valutazioni a discrezionalità tecnica
92. Ai fini della osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro della professione di medico veterinario, nonché dell’obbligo di rispetto degli animali, rileva particolarmente il corretto svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, nell’esercizio della professione, assume valenza disciplinare la condotta colpevolmente omissiva del professionista che sia stata accertata dalla autorità pubblica in base a valutazioni connotate da discrezionalità tecnica. Tale giudizio, se concorre alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, può essere oggetto di sindacato nel procedimento innanzi la Commissione centrale solo in caso presenti vizi logico-giuridici ictu oculi rilevabili. Decisione n. 71 del 17 maggio 2018