
Il Centro di Referenza nazionale per l’Influenza Aviare (CRN IA) ritiene probabile un aumento dei casi di HPAI nei prossimi mesi e quindi il MInistero della Salute ritiene necessario che vengano adottate quanto prima. le misure elencate nella nota diramata in data odierna per ridurre il rischio di introduzione dei virus HPAI negli stabilimenti avicoli.
In particolare:
1) intensificazione della sorveglianza nella popolazione selvatica. In ottemperanza al piano di sorveglianza nazionale 2026 per l’influenza aviaria, le regioni con zone ad alto rischio A e B predispongono piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia;
2) adozione di misure finalizzate ad accrescere la sorveglianza per l’early detection negli stabilimenti di pollame con particolare riguardo alle indagini e segnalazioni da parte degli operatori nei casi di mortalità anomala o modifica dei parametri produttivi registrati negli stabilimenti;
3) predisposizione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare un rapido intervento in caso di conferma di focolai (abbattimento e smaltimento carcasse);
4) adozione di misure finalizzate a vietare l’allevamento all’aperto negli stabilimenti di pollame posti nelle zone ad alto rischio A e B;
5) Predisposizione da parte di ciascuna filiera con stabilimenti in Lombardia e Veneto di un programma di accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio finalizzato a ridurre la concentrazione degli animali nella fase di età critica in termini di sensibilità all’ infezione e diffusione della HPAI;
6) adozione di protocolli di prevenzione e sorveglianza della HPAI per gli uccelli selvatici ricoverati nei CRAS;
7) valutazione in funzione del rischio dell’eventuale sospensione del concentramento di pollame ed altri volatili in cattività nelle zone A e B in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; 8) adozione di misure per la gestione dei richiami vivi dell’ordine degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei e fissi nelle zone A e B individuate in funzione del rischio;
9) prescrizioni per l’immissione e la movimentazione di selvaggina da penna nelle zone A e B.