Codice allevamento - Il riscontro del Ministero della Salute al quesito proposto da FNOVI
Codice allevamento - Il riscontro del Ministero della Salute al quesito proposto da FNOVI
Nelle scorse settimane la Federazione aveva interessato la Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario con una richiesta di pronunciamento per “ricevere un’informazione chiara e univoca sulla necessità di indicare o meno il “codice allevamento” sulle ricette in triplice copia per farmaci destinati a particolari fattispecie di allevamenti quali quelli in autoconsumo”.
Con nota dello scorso 22 luglio il Direttore, Dr.ssa Gaetana Ferri, ha evidenziato che, “il proprietario d’azienda, o comunque il suo rappresentante legale, ha l’obbligo di richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio l’attribuzione del codice di identificazione aziendale entro venti giorni dall’inizio dell’attività”.
Rimandando per la definizione di azienda ed allevamento al testo del D. Lgs. 26 ottobre 2010 n. 200, la Direzione ministeriale ha chiarito che “dall’applicazione della normativa suddetta ne deriva l’obbligo di attribuzione, ad ogni azienda così definita, di un codice di identificazione aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 i cui articoli 1 e 2, giova ricordare, non sono stati abrogati dalla normativa orizzontale inerente l’anagrafe delle diverse specie zootecniche emanata successivamente”.
Il Ministero ha quindi concluso ritenendo che per la prescrizione dei farmaci, e la relativa indicazione dell’allevamento nella ricetta, “nella compilazione della prescrizione del medico veterinario l’identificazione dell’allevamento corrisponde al codice aziendale di cui al D.P.R. n. 317/1996 già menzionato”.