Vaccino acquistato da soggetto diverso dal veterinario - Controllo documentazione fiscale
Domanda nr.:
385
Inserita il:
Venerdì, 6 Febbraio, 2015
Domanda:
Può un medico Veterinario, libero professionista, effettuare una vaccinazione (esa o eptavalente) ad un cane, usando un vaccino che non fa parte della propria scorta ma, per esempio, comprato dal proprietario, prestato da un collega oppure regalato ?
Può un Dirigente della Unità Operativa Sanità Animale controllare la documentazione fiscale (fatture) oppure è di stretta pertinenza della Guardia di Finanza e/o dell’Agenzia delle Entrate?
Risposta:
Al fine di una corretta risposta è necessario chiarire alcuni punti:
- il vaccino deve sempre essere acquistato con ricetta medico veterinaria presso una farmacia, parafarmacia o grossista;
- il vaccino può essere somministrato solo dal medico veterinario.
La somministrazione di un vaccino non proveniente dalla scorta del veterinario implica che questo si sia accertato delle corrette condizioni della sua conservazione e del suo trasporto.
Detto questo, non necessariamente, il veterinario che somministra deve essere quello che ha prescritto (si pensi agli studi con più professionisti).
Particolare attenzione merita il tema del passaggio del vaccino da una mano all’altra.
La normativa in tema di cessione del farmaco è estremamente severa e non consente, che il farmaco sia ceduto, sotto qualsiasi forma al di fuori dai canali legali rappresentati appunto dai farmacisti direttamente al destinatario; l'articolo 70 del D.Lvo 193/06 prevede infatti che la vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata solo da farmacisti in farmacia, questo per tutelare chi si approvvigiona del farmaco circa la provenienza e la conservazione del medicinale.
In deroga a ciò per i soli farmaci ad uso umano è stato creato il Banco Farmaceutico (http://www.bancofarmaceutico.org/ ) rigorosamente regolamentata dalla Legge finanziaria 2008 e senza fini di lucro che provvede, tramite le farmacie, al recupero da privati cittadini di farmaci in confezioni integre da destinare ad Enti Assistenziali .
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda la risposta è affermativa quando il controllo ha fini sanitari (fatture in entrate per la tracciabilità come previsto dal 193 e fatture in uscita in alcuni casi come per gli stupefacenti per verificarne l'uso del prodotto come previsto dal 309/90).