ACN 2015 per la specialistica ambulatoriale: la FNOVI pubblica parere legale

13/06/2016
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In esito alla definizione del nuovo Accordo 2015 per la specialistica ambulatoriale la Federazione è stata raggiunta da numerose istanze dei colleghi che lamentavano condizioni discriminanti rispetto alle altre professioni e peggiorative rispetto all’Accordo precedente.
Dopo aver ascoltato alcuni dei medici veterinari coinvolti (vedi interviste pubblicate il 23 ed il 29 febbraio u.s.), la Federazione ha commissionato al Prof. Avv. Luigi Fiorillo, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia, la redazione di un parere le cui argomentazioni potranno essere liberamente utilizzate dagli avvocati eventualmente incaricati dai singoli sanitari per la redazione dei ricorsi che si ritenesse utile proporre.
La Federazione da tempo sta richiamando l'attenzione sulle problematiche derivate dalla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'oggetto e che direttamente incidono sul profilo professionale del medico veterinario. L’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto lo scorso 30 luglio 2015 è intervenuto modificando il quadro giuridico esistente ed introducendo disuguaglianze, discriminazioni e disparità di trattamento per quanto riguarda l'inquadramento dei medici veterinari con la loro esclusione da alcuni istituti contrattuali economici.

La nota pervenuta, sottoscritta oltre che dal founder partner dello studio anche dal senior partner Avv. Anna Buttafoco, dopo un preliminare esame delle fonti normative che regolano il rapporto di lavoro a convenzione dei medici veterinari, e dopo l’individuazione delle specifiche disposizioni contrattuali ritenute lesive dei diritti dei medici veterinari, conviene sulla circostanza di essere difronte ad un accordo collettivo che modifica in modo peggiorativo le condizioni contrattuali precedenti.
Ciononostante – si legge nel parere – la fattispecie non configura la possibilità per il singolo medico di far valere diritti quesiti in vigenza del precedente accordo atteso che nella fattispecie non è possibile ricorrere alla strumentazione offerta dall’art. 2077 c.c., poiché il divieto di deroga in peius è posto dalla norma in esame unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo. Ciò posso, al fine di “aggredire” la nuova e più sfavorevole disciplina contrattuale si dovrà ricorrere alla tutela apprestata dall’art. 1418 c.c. che stabilisce la nullità delle clausole contrattuali quando sono contrarie a norme imperative di legge”.
Premessa la necessità di accertare ed individuare nel concreto e per ogni medico veterinario quali diritti risultino lesi dall’attuazione, da parte dell’Amministrazione, dell’ACN in commento, il parere reso individua alcune possibili violazioni di norme imperative, fermo restando la possibilità di accertarne altre all’esito dell’esame delle singole posizioni.
Nel parere rilasciato si legge che “tra le possibili violazioni … vi è quella dell’art. 36 della Costituzione che stabilisce il principio secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e quotità del suo lavoro e la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”: principio disatteso nell’Accordo laddove prevede l’esclusione dei medici veterinari dalla possibilità di corresponsione delle indennità connesse all’attività esterna di fatto impossibile da evitare stante le peculiarità delle competenze e mansioni proprie dei medici veterinari che potrebbe incorrere nel “rischio di interrompere un pubblico servizio”.
Il Prof. Avv. Luigi Fiorillo e l’Avv. Anna Buttafoco sostengono inoltre che un “ulteriore profilo che potrebbe essere prospettato riguarda l’ingiustificato arricchimento della P.A. che, dalle norme contrattuali (e quindi dal disconoscimento ai medici veterinari di alcuni specifici emolumenti), consegue il vantaggio di beneficiare dell’attività lavorativa resa dai medici veterinari, di fatto, con le stesse modalità osservate precedentemente alla sottoscrizione dell’ACN in discussione, senza dover sopportare i relativi oneri economici (art. 20141 c.c.). Tale circostanza consente di sostenere il diritto del medico veterinario al riconoscimento di un indennizzo a fronte dei “disagi” sopportati (attività di lavoro espletata fuori sede, oltre l’ordinario orario di lavoro, con mezzi e a spese proprie), indennizzo che costituisce, quindi, un rimedio ad una situazione di iniquità”.
In tema di arricchimento per giusta causa – si legge nel parere – preme rilevare come la Corte di Cassazione a sezioni Unite (sent. n. 10798 del 26.05.2015) sia recentemente intervenuta valorizzando il principio costituzionale del diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione, scolpito negli art.. 24 e 113 Cost., reputando inammissibile che la tutela del privato venga obliterata da una scelta del soggetto pubblico che non risponda a situazioni di equità”.
FNOVI confida che il parere in argomento possa essere - com’era nelle sue intenzioni - di sostegno per le iniziative che i sanitari attiveranno autonomamente ed informa che si attiverà per renderlo conoscibile anche agli altri interlocutori coinvolti nell’esame della problematica in commento.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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