FNOVI scrive al MEF affinché chiarisca che gli organismi ordinistici sono esclusi dallo ‘split payment’

FNOVI scrive al MEF affinché chiarisca che gli organismi ordinistici sono esclusi dallo ‘split payment’

Ci siamo già occupati della firma apposta dal titolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, al decreto del 27 giugno 2017 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015.
In seguito a questa pubblicazione gli Ordini Professionali sono risultati tra i soggetti tenuti all’applicazione dello “Split Payment”, e sono stati inseriti nell’elenco di quelli che rientrano nel Conto Economico Consolidato dello Stato di cui alla ricognizione annuale dell’ISTAT.
Questa circostanza è però stata contestata dalla FNOVI che ha tempestivamente chiesto alla competente Direzione di chiarire che gli organismi ordinistici sono esclusi dallo ‘split payment’: le previsioni espresse nel decreto di attuazione in commento hanno infatti individuato le pubbliche amministrazioni interessate dalla ‘scissione dei pagamenti’ specificando /art. 5bis) che sono quelle “inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016” e gli Ordini professionali, al pari delle Federazioni nazionali, non sono ricomprese in questo elenco.
Dall’ultimo elenco ISTAT pubblicato (Gazzetta Ufficiale del 30/09/2016) non consta rientrino e siano ricompresi né gli Ordini né i Collegi professionali, e nemmeno le relative Federazioni e Consigli Nazionali.
Stessa iniziativa è stata intrapresa anche dal CUP che ha chiesto l’immediata rimozione degli organismi ordinistici dall’elenco dei soggetti tenuti alla disciplina dello ‘split payment’ di cui all’art. 17 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La FNOVI aggiornerà costantemente gli Ordini provinciali sugli sviluppi che si registreranno nel prosieguo.
Le fatture emesse nei confronti - tra le altre - delle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1 comma 2 della legge n. 196/2009, pur evidenziando ancora l’Iva relativa, non comporteranno la liquidazione della stessa a carico del fornitore emittente, ma l’imposta dovrà essere versata da parte del cessionario/committente.