DDL Lorenzin: Aula approva emendamenti su prima applicazione legge in merito a numero mandati Presidenti Ordini e Federazioni

25/10/2017
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Con gli emendamenti approvati in Aula alla Camera stamattina (25.10.2017) è stato eliminato dal ddl Lorenzin - che nel pomeriggio dovrebbe essere approvato in seconda lettura - il limite di due mandati consecutivi alla presidenza degli Ordini e delle Federazioni di professionisti sanitari in sede di prima applicazione della legge. Chi ha già svolto questi incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
Il testo, dopo il via libera di Montecitorio, dovrà tornare a palazzo Madama per la ratifica definitiva.
Resta invariato il rimando, per la disciplina dettagliata della normativa relativa a Ordini e Federazioni, a uno o più regolamenti del Ministero della Salute da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del dicastero. Oltre al limite dei mandati, questo regolamento dovrà dettagliare le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, comprese le commissioni di albo, e il regime delle incompatibilità.

In via transitoria, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, vigeranno le norme del DPR n. 221 del 1950 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Quanto al resto delle modifiche d'interesse, si segnala che è stato ritirato l'emendamento che interveniva sull'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie (comma 1, capoverso Art. 2, comma 8) e sulle Federazioni nazionali (capoverso art. 8, comma 5) sostenendo che "chi ha svolto gli incarichi di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente due volte". La proposta di modifica intendeva inoltre specificare che "in sede di prima applicazione, chi ha svolto questi incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di tre mandati consecutivi".
Stessa sorte per l'emendamento dell’On.le Paolo Cova (Pd), ritirato dal firmatario e volto a premettere che la legge 8 marzo 2017, n. 24 (all'articolo 11) sulla responsabilità degli esercenti professioni sanitarie "non si applichi per la professione medico veterinaria e le cure veterinarie" e per le proposte sull'anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi.
Respinto dai deputati anche l'emendamento che, citando i veterinari, avrebbe delegato il governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
Bocciate infine le modifiche che chiedevano di sostituire l'articolo 4 sul riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie per una riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali "anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia"; e che proponevano di ridurre e limitare la tassa di iscrizione all'ordine in modo che avrebbe garantito la copertura delle sole spese di gestione connesse alle tenuta degli albi.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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