Veterinario Aziendale a Trento: FNOVI ricorre

Emergono profili di incostituzionalità nonché di evidente criticità
20/06/2018
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Fin dal suo esordio, FNOVI ha stigmatizzato che la figura del veterinario aziendale delineata dalla Provincia Autonoma di Trento ha tratteggiato un profilo che differisce in modo sensibile con quella istituita dal Ministero della Salute con il D.M. 7 dicembre 2017.
Il Regolamento di esecuzione della L.P. n.11/2017 n.7 che istituisce la rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e la figura del veterinario aziendale ha violato i limiti della potestà legislativa riconosciuta alla Provincia Autonoma di Trento e ciò nonostante risultasse sancita in materia, nella seduta del 9 novembre 2017, l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Risulta illegittima la previsione dell'istituzione di un elenco di “veterinari aziendali” gestito dalla ASL provinciale, anziché dalla FNOVI, come previsto dal D.M. sopra richiamato.

La Federazione ritiene inoltre che i profili di criticità rinvenuti siano immediatamente riconoscibili al solo scorrere l’insieme di attività (in una situazione di palese conflitto di interessi) da erogare: per una parte pubbliche a carico dell’Azienda sanitaria locale (assistenza zooiatrica h 24, esecuzione di profilassi, prelievi per test diagnostici), e per una parte private (la consulenza aziendale del veterinario libero professionista non può e non deve essere “regolata” se non dal mercato). Criticità che arrivano a regolare ambiti di attività libero professionali, territori e/o UBA.
Alla luce di tutto ciò, il Comitato Centrale della FNOVI ha deliberato di ricorrere al TAR.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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