Fornitura di servizi di consulenza in Toscana: FNOVI impugna il Bando attuativo della sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi dei servizi di consulenza”

14/01/2019
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Con un ricorso congiunto con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, la Federazione ha chiesto al TAR della Toscana l’annullamento del Decreto 31.10.2018, n. 17441, recante ad oggetto “Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 della Regione Toscana – Approvazione del bando attuativo della Sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi dei servizi di consulenza””, nella parte in cui interpone criteri di selezione/valutazione - ai fini della valutazione delle domande di “aiuto economico” relativa alla stessa Sottomisura 2.1 - idonei a creare elementi di distorsione tra gli operatori eroganti servizi tecnici alle imprese agricole.

Il gravame si è reso necessario in quanto, nel quadro dell’attività di valutazione dei progetti di consulenza (in cui si sostanzia la domanda di aiuto da presentarsi entro il 31.1.2019) ed ai fini della assegnazione dei punteggi, è previsto il riconoscimento fino ad un massimo di 10 punti qualora nel progetto vi sia, in un illogico rapporto di piena fungibilità, la:
i. “disponibilità di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali” oppure;
ii. la “disponibilità di consulenti in possesso di titoli di studio per l’iscrizione agli ordini o collegi professionali aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza”;

il tutto in un quadro di assoluta irragionevolezza se solo si consideri che il positivo superamento dell’esame di Stato, abilitante l’esercizio di una attività professionale “protetta” ex art. 2229 c.c., determina la “certificazione” di un bagaglio di conoscenze professionali e specialistiche nonché l’assoggettamento del professionista alla deontologia ordinistica senza che detti profili siano rinvenibili, né invero sostituibili, da “tre anni di esperienza”, con l’illegittima equiparazione ai fini del medesimo trattamento valutativo di fattispecie e profili evidentemente non sovrapponibili né assimilabili.
La previsione impugnata limita fortemente la possibilità di svolgere attività di consulenza da parte degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati oltreché dei Medici Veterinari, sia quali soggetti direttamente beneficiari del sostegno (e come tali potenziali presentatori, tramite Organismi di consulenza composti da liberi professionisti, della domanda di aiuto economico) sia quali figure di personale qualificato legate ad altri organismi presentatori del progetto in cui si estrinseca in buona sostanza la domanda di aiuto economico in questione.
La FNOVI sostiene ricorrere un fattore di distorsione della concorrenza tra gli operatori eroganti servizi tecnici alle imprese agricole riconducibile a tutti quei criteri di selezione/valutazione delle domande di “aiuto economico” che finiscono per favorire organismi di consulenza che si avvalgano di personale dipendente piuttosto che di prestatori di opera in regime libero professionale, ovvero di organismi di consulenza con compagini sociali anche solo parzialmente formate da agricoltori o silvicoltori, etc….
La situazione che si configura col provvedimento gravato si pone in chiaro contrasto con i principi posti a tutela e presidio della concorrenza, che, per costante giurisprudenza, ricomprende anche le misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o a instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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