Arriva l’intervento del Governo sugli Zooprofilattici caldeggiato da FNOVI e dal coordinamento degli II.ZZ.SS.

19/04/2019
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Il Consiglio dei Ministri straordinario svoltosi a Reggio Calabria ha approvato all'unanimità il decreto legge che commissaria la sanità della Calabria.
Tra le misure del Decreto un intervento fortemente caldeggiato dal Presidente FNOVI, Gaetano Penocchio, e dal coordinatore degli IIZZS, Antonio Limone, i quali - nel corso degli incontri realizzatisi nelle scorse settimane - avevano esposto al Sottosegretario Armando Bartolazzi la necessità di superare le criticità che si erano venute a creare nella disciplina relativa alla nomina dei Direttori Generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali dettata dall’articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 a seguito delle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto legislativo 171/2016 e successive modificazioni, che ha istituito l’elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Al Sottosegretario era stato illustrato che, per la nomina dei Direttori Generali degli II.ZZ.SS, non era agevole attingere dall’attuale elenco nazionale in quanto i requisiti di ammissione al predetto elenco non risultavano congrui con la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti dall’ordinamento agli II.ZZ.SS.
Ora l’art. 11, comma 5, del Decreto legge che commissaria la sanità della Calabria recita che “In deroga all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei requisiti per l’iscrizione nel relativo elenco e comunque non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell’articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”.
Nelle more di una revisione dei requisiti per l’iscrizione nel suddetto elenco nazionale, e comunque non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, si prevede che - in deroga alla procedura di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 171/2016, e al fine di assicurare una maggiore partecipazione alla procedura selettiva gestita a livello regionale - i Direttori Generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali siano nominati secondo le modalità di cui all’articolo 11, commi 5 e 6 del decreto legislativo 106/2012.

 

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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