COVID-19 – ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE MIPAAF PER IL TRASPORTO DEGLI EQUIDI

La Circolare MIPAAF 19 marzo 2020 n 17719 sostituisce la 17641 del 18 marzo 2020 recante le indicazioni operative per il trasporto degli equidi: indicata la dicitura da utilizzare nella dichiarazione in autocertificazione
30/03/2020
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Lo scorso 18 marzo 2020 il Ministero della Salute ha emanato una nota (n. 6579-18/03/2020-DGSAF-MDS-P) in contemporanea all'uscita della Circolare Mipaaf n. 17641, recante indicazioni per il trasporto degli equidi. La circolare del Ministero della Salute, indirizzata agli Operatori del settore zootecnico, Autotrasportatori e Organi di Pubblica Sicurezza, integrava quanto già disposto dai due Dicasteri disponendo che: "nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni".

Con la nuova Circolare il MIPAAF (19 marzo 2020 n 17719) specifica che il trasporto di animali e, in particolare, degli equidi, per quanto di competenza, è da considerarsi attività necessaria e indifferibile. “Al fine di garantire la necessaria gestione corrente delle imprese e delle aziende zootecniche sia relativamente alle attività produttive che a quelle più specificatamente “riproduttive” ad esse connesse, così come previsto dalle disposizioni impartite dal Ministero della Salute (Nota 5086 del 02/03/2020 e successivi aggiornamenti - All. 1-2), la movimentazione degli animali - ivi compresa quella degli equidi - rientra nell’ambito delle deroghe previste dalle vigenti norme in materia di contenimento del COVID-19”.

La movimentazione degli animali da riproduzione e del relativo materiale germinale degli equidi - prosegue la nota - è da ritenersi attività necessaria per la conservazione ed il mantenimento del patrimonio zootecnico nazionale: una ancorché minima restrizione di questa movimentazione nei mesi primaverili – unico periodo di fecondità delle femmine – produrrebbe rilevanti danni economici alla filiera ippica

Sul sito del MIPAAF si legge quindi l'invito rivolto agli Operatori ippici che si trovino nella necessità di movimentare i cavalli per fini riproduttivi, di redigere specificatamente tanto nell'autocertificazione per lo spostamento, quanto nel Mod. 4, il seguete testo: "MOVIMENTAZIONE DI EQUIDI NON DIFFERIBILE PER ESIGENZE RIPRODUTTIVE".

Viene raccomandato, infine, che tutte le movimentazioni siano svolte nel rispetto della normativa di settore vigente e di produrre, in caso di controllo da parte degli Operatori di P.S., la seguente documentazione:
1.      Autocertificazione motivata per gli spostamenti;
2.      Mod. 4- Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali della specie equina.
3.      Passaporto/i dei cavalli trasportati;
4.      Copie della Circolare MIPAAF 19 marzo 2020 n 17719 e di quella del Ministero della Salute.

(Fonte: www.politicheagricole.it)

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