FNOVI - ECM E EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

EDITORIALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
07/01/2022
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Il Decreto per l’attuazione del PNRR ha previsto, con l’Articolo 38-bis, che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative sia condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
Questa previsione è caotica e a detta dei gruppi assicurativi inapplicabile, ma soprattutto irriguardosa dei professionisti sanitari che in un momento come questo meriterebbero attenzione e rispetto e di fatto commissaria gli Ordini professionali. In considerazione della diffusione di “interpretazioni” non corrette vale sottolineare che l’operatività complessiva della disposizione è fissata a partire dal gennaio 2026 e riferita, per gli anni successivi all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. Nessuno potrà contestare nulla sotto il profilo assicurativo sino al 2026.

In merito all’ applicazione della norma è tutta da dimostrare la correlazione tra il danno eventualmente procurato dal sanitario e la sua formazione misurata da un sistema (ECM) che gestisce dati generali, su basi pluriennale, senza valutazioni temporali e di coerenza. L’aggiornamento di un clinico per animali da compagnia in regola con i crediti ECM acquisiti in via esclusiva in una area non attinente (es. sicurezza alimentare) sarebbe ritenuto corretto? Come verrà valutato un danno eventualmente procurato da una equipe composta da soggetti coerenti e non coerenti con le previsioni ECM? Dal lato “politico” non può sfuggire che tutti i codici deontologici delle professioni sanitarie contengono l’obbligo di aggiornamento/formazione da tempi ben precedenti l’istituzione del sistema di Educazione continua in medicina e che in caso di mancato rispetto del codice prevedono sanzioni disciplinari. Il nostro Parlamento invece di sottolineare il ruolo degli Ordini professionali quali organi sussidiari dello Stato ha preferito intervenire in un “rapporto tra privati” ovvero tra sanitario e compagnia di assicurazione. Il rapporto tra copertura assicurativa e obbligo formativo “ECM” – che comporterebbe l’esclusione dell’operatività della copertura e l’esercizio di un’azione di rivalsa nei confronti del professionista responsabile - è illogico e va verificato in termini di legittimità costituzionale, cosa che faremo: o il professionista sanitario è abilitato a svolgere la professione o non lo è. Se il mancato raggiungimento dei crediti comporta la sospensione, la mancata copertura assicurativa sarà naturale conseguenza di questa sospensione.
Se però, nonostante il mancato assolvimento, l’esercente svolge la propria attività regolarmente, perché questo gli è consentito, la copertura assicurativa deve rimanere valida ed efficace a tutela dei pazienti e della facoltà di rivalsa delle strutture.
Viene da chiedersi se e quando gli Ordini sono considerati dallo Stato suoi organi sussidiari.
Lo sono quando lo Stato ci affida la ricognizione delle vaccinazioni anti Sars-Cov2 dei sanitari e la sospensione di coloro che non hanno rispettato le regole.
Compito fallito dalle ASL (nonostante ben altri mezzi e personale) e trasferito agli Ordini (per lo più privi di mezzi e personale).
Non lo sono in questo DL 152/2021 dove l’Ordine viene superato e annullato dalla relazione crediti ECM - Gruppi assicurativi.
Una previsione invasiva al punto da togliere all’Ordine il motivo della sua esistenza, ovvero il compito di verificare le condizioni di esercizio professionale dei propri iscritti, in una parola custodire la fede pubblica e vigilare sul rapporto fra la professione e i Cittadini.

FNOVI, allo scopo di integrare le previsioni e valorizzare l’aggiornamento in tutte le sue forme ed erogazioni possibili in tutti gli ambiti della professione, ha disciplinato i criteri di valutazione dell’aggiornamento professionale non ricompreso in ECM dando avvio al sistema Sviluppo Professionale Continuo (SPC).
Per FNOVI (e per il mondo, compreso il sistema Assicurativo almeno fino a quando esisteranno gli Ordini) ECM ed SPC sono semplici unità di misura della formazione ed hanno lo stesso valore.  

Fonte: 
FNOVI
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