L’ESENZIONE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR DEVE ESSERE COMUNICATA

FNOVI informa gli Ordini con una nota in argomento
13/01/2023
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È emerso con sufficiente chiarezza che il quadro normativo ADR vigente ha fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione ADR: la norma vigente considera le particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza devono essere esentati da tale adempimento.

Mentre si dava notizia sul portale della risposta del Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Galeazzo Bignami (FDI), all'interrogazione rivolta dal Sen. Gianni Rosa (FDI) in materia di rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria, in una nota indirizzata agli Ordini la Federazione, oltre a fornire una tabella riepilogativa delle situazioni di esenzione, ha ricordato che, per avvalersi dell’esenzione, occorrerà comunicare, per ciascun anno solare, l’intenzione di avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede la struttura veterinaria (vedi Decreto ministeriale 4 luglio 2000 n. 90T, art. 2, comma 2).

Ha quindi fornito una traccia della comunicazione ricordando che una copia della stessa andrà consegnata alle imprese che effettueranno il trasporto.

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