Dovere di aggiornamento professionale: la FNOVI delibera sulla verifica sotto il profilo disciplinare
Dovere di aggiornamento professionale: la FNOVI delibera sulla verifica sotto il profilo disciplinare
Sulla premessa che l’ECM è un sistema che oggettiva la misurazione della formazione continua, ma non è sinonimo di aggiornamento professionale e di quest'ultimo non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili ed esistenti, si fonda la delibera in materia di aggiornamento professionale che il Comitato Centrale della FNOVI ha proposto all’Assemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali dei medici veterinari riuniti a Giardini Naxos dal 7 al 9 aprile u.s..
Il Consiglio Nazionale, che ha ribadito che il dovere di aggiornamento permanente, in coerenza con il Codice Deontologico e con le previsioni di legge è lo strumento per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza e sicurezza degli atti professionali di tutti i medici veterinari pubblici e privati, ha al contempo convenuto che l’attuale normativa ECM risulta solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi formativi.
Nel corso del dibattito che si è sviluppata in argomento è stato ricordato, come già richiamato dalla dichiarazione di Firenze (2010), che l’offerta formativa disponibile non copre il fabbisogno di crediti ECM in relazione ai diversi profili professionali e che la disponibilità̀ di attività̀ di aggiornamento in medicina veterinaria accreditate ECM è sensibilmente diversa nelle diverse aree del Paese. È stata inoltre ancora una volta stigmatizzata la circostanza che permangono parzialmente a carico dei sanitari liberi professionisti (80% dei medici veterinari italiani) i costi della formazione. Ma la criticità più evidente riguarda i soggetti erogatori, che ancorché qualificati, desistono dall'accreditare eventi nel sistema ECM a causa di costi e adempimenti burocratici eccessivi. Esiste ed è disponibile in medicina veterinaria ottima formazione non accreditata nel sistema ECM.
Preso quindi atto che agli Ordini provinciali compete il rilascio della certificazione dei crediti ECM, anche su richiesta dell'iscritto, e la potestà disciplinare sulla condotta professionale degli iscritti, ed alla FNOVI compete la regolamentazione degli obblighi di formazione professionale permanente, l’Assemblea ha stabilito che:
“1. ai fini dell’assolvimento del dovere di aggiornamento permanente previsto dalla Legge e dal Codice deontologico, il medico veterinario sarà tenuto - quando motivatamente richiesto dall’Ordine ed in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale - a documentare compiutamente l’attività di aggiornamento svolta;
2. il conseguimento dei crediti ECM è da ritenersi uno degli strumenti mediante i quali il Medico Veterinario potrà concorrere a documentare, nelle circostanze di cui al punto 1, la propria attività di aggiornamento professionale;
3. ai soli fini deontologici ed eventualmente disciplinari, l'aggiornamento professionale non accreditato nel sistema ECM, attestato, dovrà risultare coerente con il profilo professionale del medico veterinario e concorrere a delineare una condotta improntata alla continuità di svolgimento delle attività di aggiornamento”.