allevamento avicunicoli per auto consumo
Domanda nr.:
425
Inserita il:
Martedì, 19 Maggio, 2015
Domanda:
1- Per i polli, tacchini e conigli per autoconsumo, e dunque per proprietari non in possesso di un codice aziendale e nemmeno di registri per animali di fatto DPA: a) il libero professionista può ricettare un vaccino per animali allevati in autoconsumo? b) il libero professionista può acquistare vaccini per animali allevati per autoconsumo per la sua scorta? c) come scaricherà i medesimi vaccini essendo animali DPA? 2- Se questi animali si dovessero ammalare, anche con farmaci diversi dai vaccini, come si può procedere in merito: a) alla somministrazione di farmaci; b) per quanto riguarda la prescrizone; c) le registrazioni a carico dell'utente; d) per lo scarico dei farmaci dalla scorta del medico veterinario?
Risposta:
In merito alla prima domanda: a) si, è doveroso. Il medico veterinario libero professionista è tenuto a rilasciare, su esplicita richiesta, la prescrizione per farmaci e vaccini destinati ad animali allevati per autoconsumo. b) si c) lo scarico per il proprietario non si pone. Il veterinario caricherà e scaricherà dalla propria scorta con le indicazioni di riferimento. Per quanto riguarda gli animali DPA da autoconsumo inteso quale (1 suino, 3 ovi-caprini, 250 avicunicoli) il DLgs 193/06 al Titolo VI di tale normativa (Detenzione, Distribuzione e Fornitura di Medicinali Veterinari) all‚'art. 65 individua tra i destinatari delle disposizioni in esso contenute (tra cui le registrazioni) i „titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali.
La tenuta dei registri di carico e scarico non è dunque dovuta se l‚azienda è regolarmente registrata presso il servizio veterinario competente per territorio come allevamento per autoconsumo.Quindi coloro che curano, allevano e custodiscono animali per autoconsumo non sono chiamati ad ottemperare a tali disposizioni. Non è obbligatorio il possesso del n° di codice aziendale, pertanto nel Modello di ricetta RNRT non sarà riempito il campo relativo a questo dato. I vaccini vanno somministrati comunque dal veterinario ai sensi del RPV e prescritti sempre con RNRTC. In merito alla seconda domanda, la prescrizione andrà fatta se in deroga con RNRT se non in deroga secondo le indicazioni del farmaco utilizzato, che potrebbe contenere indicazioni specifiche per l’autoconsumo (art. 76 comma 4 Dlgs 193/06). Salvo disposizioni speciali contenute nell'AIC, i farmaci prescritti per la cura potranno essere somministrati dal proprietario.
Se la prescrizione sarà in deroga tale somministrazione va fatta sempre sotto la responsabilità del medico veterinario. La tenuta della documentazione di acquisto e della prescrizione da parte dell'allevatore di animali per autoconsumo non è prevista per queste fattispecie dal D.lgs 193/06. Le linee applicative ministeriali al Dlgs 158/06, nel ribadire tale concetto espresso dalla legge, tuttavia richiedono la tenuta della documentazione per 3 anni, dettame non previsto per legge e dunque non generatore di sanzioni.