Anestesia gassosa - strumentazione
Si desidera sapere quali adempimenti burocratici, oltre il possesso di autorizzazione di scorte per attività zooiatrica di cui all'art.85, debba adempiere il veterinario libero-professionista che intenda praticare anestesia gassosa con apparecchiatura portatile presso strutture ambulatoriali di colleghi. Si chiede anche di conoscere cosa sia previsto dalla normativa vigente per il trasporto in macchina della predetta attrezzatura.
Si conferma che per l'utilizzo di gas medicinali presso le strutture di referenza non é necessaria alcuna autorizzazione tranne quella per la detenzione di scorte di medicinali. Si sottolinea tuttavia che tali scorte "proprie" non potranno comprendere i medicinali ospedalieri e quelli prescrivibili solo dallo specialista. Il trasporto delle bombole sia piene che vuote é sottoposto alla normativa ADR sulle merci pericolose a cui si rimanda ancorché di difficile interpretazione. A titolo indicativo tale norma prevede nella fattispecie specifica: - dotazione di un estintore da almeno 2 kg regolarmente revisionato; - stazione di lampada a scintilla; - presenza di DDT compilato secondo la normativa ADR; - bombole ben ancorate all'autoveicolo; - finestrini quanto meno socchiusi; - divieto di fumare all'interno del veicolo; - freno di stazionamento attivato durante le soste; - idonea pulizia del veicolo. É consentito il trasporto di altre persone.