antiparassitari varroa
In relazione alla cessione agli apicoltori di medicinali veterinari (antiparassitari) SOP : la nota del MdS sulla registrazione dei trattamenti nelle api alla luce del Reg. UE 6/2019 chiarisce che le associazioni possono fare solo da intermediari per questo tipo di operazione e non possono svolgere un’attività di distribuzione e dispensazione. Tuttavia, un’associazione ha chiesto di effettuare questo tipo di attività (vista la difficoltà al reperimento dei farmaci per i canali attualmente utilizzati) e chiedo, aldilà di quel che dice la nota, se un singolo componente dell’associazione si dotasse del codice ATECO relativo e dell’attribuzione del codice identificativo univoco come esercizio commerciale, effettuando magari anche solo la vendita on line dei prodotti non soggetti a prescrizione medico veterinaria, non riuscirebbe di fatto ad eludere questo divieto? In questo caso sarebbe comunque obbligato a vendere i medicinali SOP antiparassitari di cui all’art. 90 a chiunque ne faccia richiesta e non solo ai singoli apicoltori associati?
Come disposto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, “la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 23 (farmacie, parafarmacie), purché non sia previsto obbligo di prescrizione veterinaria”.Nel caso di specie, i medicinali veterinari registrati in Italia per il trattamento della varroasi da Varroa destructor (parassita esterno) delle api (APIS MELLIFERA), ai quali appartengono, a titolo di esempio, i prodotti avente denominazione commerciale “APIVAR 500 mg”, “APITRAZ 500 mg”, contenenti il principio attivo “amitraz”, “API-BIOXAL 866 mg/g”, “OXUVAR 5,7%”, contenenti il principio attivo “acido ossalico biidrato”, “APISTAN”, contenenti il principio attivo “fluvalinate”, “POLYVAR”, contenente il principio attivo “flumetrina”, "VARTERMINATOR" e "APIFOR 60", contenenti il principio attivo “acido formico”, ricadono sotto la classificazione di “medicinali veterinari ad azione antiparassitaria per uso esterno” non soggetti ad “obbligo di prescrizione veterinaria” (c.d. SOP), pertanto gli stessi possono essere venduti al dettaglio anche in esercizi commerciali, in possesso di specifico codice ATECO (Sezione G – codici da 47.1 e seguenti), garantendo un’adeguata conservazione degli stessi, in conformità con quanto previsto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).
Si precisa che tale possibilità è consentita, agli esercizi commerciali di cui sopra, per la totalità dei medicinali ad azione antiparassitaria, registrati per il trattamento della varroasi delle api e non soggetti ad obbligo di prescrizione veterinaria, indipendentemente dalla presenza o meno, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario, della dicitura “La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie”, essendo tale possibilità prevista espressamente dal Decreto Legislativo summenzionato.
Per quanto concerne la vendita al dettaglio a distanza (c.d. vendita “online”) dei suindicati medicinali veterinari, essa è consentita, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 3 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, esclusivamente a tutti i soggetti di cui agli articoli 23 e 26 dello stesso decreto, ovverosia farmacie, parafarmacie ed altri esercizi commerciali.
Per quanto sopra esposto appare evidente che la normativa vigente NON consente la commercializzazione al dettaglio di medicinali veterinari SOP ad azione antiparassitaria ad attività diverse da quelle suindicate, incluse le associazioni di categoria, indipendentemente dal fatto la vendita avvenga presso luogo fisico o con modalità a distanza.