Domanda nr.: 
142
Inserita il: 
Mercoledì, 29 Agosto, 2012
Domanda: 

Si chiede di conoscere le modalità di detenzione e approvvigionamento di farmaci stupefacenti e psicotropi da parte del titolare di un ambulatorio veterinario autorizzato alla detenzione di scorte farmaci. In particolare per le seguenti specialità: - Fentanyl fiale (farmaco uso umano ospedaliero),Midazolam fiale (farmaco ad uso umano ospedaliero), Diazepam fiale (farmaco ad uso umano) e Ketamina (farmaco veterinario es. Imalgene 1000) si vorrebbe sapere che tipo di ricetta o richiesta è necessario effettuare per approvvigionarsi di ciascuno di essi dato che il Fentanyl e la Ketamina rientrano nella Tab.II sez.A, mentre il Diazepam (valium) e il Midazolam rientrano nella Tab.II sez.B. E' giusto ? Si allega la circolare ministeriale che cita una ricetta ministeriale autocopiante per approvvigionarmi di Fentanyl e Midazolam (ospedalieri) quando sul Numero di Agosto 2009 di 30 Giorni, pag.75 Tabella 2 si parla di una richiesta su carta semplice intestata in tre copie? Cosa è giusto fare premesso di non ricorrere all'uso urgente e quindi di non rientrare nella Tab.III bis?

Risposta: 

Il fentanyl e la ketamina sono effettivamente incluse nella Tab. II sez. A, richiamata dall’art. 14 del DPR 309/1990. Pertanto il loro approvvigionamento (qualora non si rientri nella fattispecie prevista, relativamente al solo fentanyl, per i medicinali contenenti le sostanze di cui all’Allegato IIIbis) deve avvenire mediante RICHIESTA in triplice copia su carta semplice intestata.
La ragione per cui la citata circolare parla di “ricetta speciale in triplice copia” è perché essa riprende un errore già contenuto nel D.Leg. 193/2006, art. 84, comma 6, che non si è mai provveduto a correggere. Tale errore non inficia comunque l’applicazione della corretta metodica di approvvigionamento in quanto al proposito trova applicazione prioritaria l’art. 42 del citato DPR 309/1990. Si allega  fac simile richiesta.
L'uso del Fentaniy e della Ketamina va inoltre registrato su apposito registro che salvo per le strutture che prevedono unità operative autonome é quello di cui all'art. 42 c.3, che deve essere vidimato al momento della sua istituzione dall'autorità sanitaria locale. 
Le registrazioni devono essere effettuate entro 24 ore dall'uso del medicinale. 
Per quanto riguarda i medicinali a base di diazepam e di midazolam iniettabili, essi sono inclusi nella Tab II sez. D e non nella sez. B come riportato. Infatti in quest’ultima sono incluse solo le SOSTANZE farmacologiche tali e quali, mentre le COMPOSIZIONI (ovvero i medicinali veri e propri) sono comprese nella tab. II, rispettivamente sez. D (preparazioni iniettabili) ed E (preparazioni diverse da quelle iniettabili). 
L’approvvigionamento per scorta di tali medicinali avviene pertanto con le stesse modalità dei medicinali diversi da quelli stupefacenti e psicotropi, cioè con ricetta medico veterinaria in triplice copia