Aranesp®
Vorrei avere informazioni migliori riguardo la rev sul farmaco Aranesp® . È possibile farla direttamente al proprietario dell'animale che necessita del trattamento?
Aranesp® è un medicinale ad uso umano soggetto a prescrizione medica limitativa, riservata al medico specialista ai sensi del D.Lgs. 219/2006. Pertanto, non può essere oggetto di prescrizione veterinaria per la somministrazione domiciliare all’animale né di dispensazione al proprietario. Il medicinale può essere eventualmente approvvigionato esclusivamente come scorta dell’impianto e utilizzato unicamente all’interno della struttura veterinaria, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, senza cessione del farmaco al proprietario dell’animale.
Aggiornamento del 29/07/2026
Successivamente alla pubblicazione della presente FAQ, a seguito di specifica richiesta di chiarimento formulata dal GdL Farmaco FNOVI, l'Ufficio 4 DGSA del Ministero della Salute ha fornito il seguente chiarimento interpretativo: i medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione medica limitativa di cui agli artt. 92, 93 e 94 del D.Lgs. 219/2006, ad eccezione dei medicinali contenenti antimicrobici per i quali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 218/2023, possono essere approvvigionati come scorta della struttura veterinaria e utilizzati al suo interno oppure essere prescritti dal medico veterinario nell'ambito degli articoli 112, 113 e 114 del Regolamento (UE) 2019/6.
L'Ufficio 4 DGSA ritiene pertanto che il D.Lgs. 218/2023 non contenga alcuna disposizione che limiti tali medicinali esclusivamente all'approvvigionamento in scorta. Resta fermo che i medicinali di cui all'art. 92 del D.Lgs. 219/2006, destinati esclusivamente all'impiego in ambito ospedaliero e non cedibili al pubblico, non possono essere oggetto di prescrizione al proprietario. Tale indicazione è riportata sul sito del Ministero della Salute, all'interno delle "FAQ - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 (Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218)".