Domanda nr.: 
524
Inserita il: 
Giovedì, 6 Ottobre, 2016
Domanda: 

Quale autorizzazione va rilasciata per la detenzione di scorte di solo farmaci anestetici: Medetomidina, antipamezolo, propofol, lidocaina, midazolam, metadone, fentanil, butorfanolo, presso il proprio domicilio per un veterinario che intenda esercitare l'attività di anestesista presso ambulatori di altri colleghi. In base alla normativa base, artt. 42e 43 del DPR 309/1990, quale sono le ultime modifiche apportate a tale norma, in particolare per agli anestetici appartenenti alla classe degli oppiacei . Vi sono delle norme legislative, circolari ministeriale, che regolano l'attività di detenzione trasporto, ed uso di farmaci anestetici veterinari da utilizzare presso strutture veterinaria non di proprietà?

Risposta: 

A premessa della risposta si rileva come l’Asl non debba entrare nel merito dei medicinali detenuti in scorta. Se sussistono le condizioni per l’autorizzazione questa va rilasciata; successivamente si procederà con la farmacosorveglianza. Il Medico veterinario con autorizzazione alla scorta zooiatrica non potrà detenere scorte di medicinali ad uso ospedaliero (tra quelli citati vi é solo il midazolam). La detenzione dei medicinali stupefacenti é dunque sicuramente possibile. Per il trasporto le cose si complicano: - il trasporto dei medicinali stupefacenti inclusi nell'Allegato IIIBIS (tra quelli citati: fentanil e metadone) é senz'altro possibile se i medicinali vengono acquisiti con tali le modalità di cui all’art. 43 del DM 309/90 comma 1.(autoprescrizione con ricetta per stupefacenti); - se i medicinali non vengono acquisiti con le modalità IIIBIS ma con quelle ordinarie (richiesta in triplice copia indipendentemente che siano anche IIIBIS come metadone e fentanil, o non lo siano come il butorfanolo) la legge non prevede specificatamente la possibilità di trasporto anche se esso viene generalmente tollerato purché sia accompagnato dalla documentazione che permetta di attestare la liceità del possesso. Si precisa come la normativa trovi applicazione disarmonica in merito alla possibilità per il Medico veterinario zooiatra, di detenere farmaci stupefacenti ad uso umano a secondo del prevalere dell’interpretazione dell’applicazione, per la fattispecie, del DLgs 193/06 o del DM 309/90.