Azopt®
In assenza di farmaci ad uso veterinario contenenti determinati principi attivi in Italia, posso acquistare per scorta propria farmaci ad uso veterinario presso stati membri UE? In caso affermativo, posso farne cessione. Nello specifico ad esempio il collirio Azopt® ( antiglaucoma) esiste nel nostro paese solo ad uso umano ed essendo costretta a prescriverlo frequentemente devo ricorrere alla deroga. Poiche' la stessa formulazione e' presente ad uso veterinario in un altro stato UE, potrei acquistarlo e cederlo ai miei clienti?
Si richiama quanto previsto dall’articolo 112 del Regolamento (UE) 2019/6 (Uso in deroga – “Principio della cascata”): 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. Si richiama inoltre il paragrafo 5 del medesimo articolo: 5. Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato. Si evidenzia quindi che il principio della cascata parte dal presupposto dell’assenza di “medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale” e non dell’assenza di una specifica categoria farmacoterapeutica o del singolo principio attivo.
Pertanto, qualora non esista in Italia un medicinale veterinario autorizzato per l’indicazione riguardante la specie animale in questione, ovvero qualora il medicinale veterinario autorizzato non sia disponibile nello Stato membro interessato, il medico veterinario può ricorrere, quale primo livello della cascata, a un medicinale veterinario autorizzato in altro Stato membro.
Con riferimento alla detenzione in scorta e alla cessione, si richiama l’articolo 37 del D.Lgs 218/2023 (“Cessione dei medicinali veterinari”): 1. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, può consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di foglietto illustrativo o altro supporto elettronico fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. 2. Il medico veterinario di cui al comma 1 [...] registra, entro 7 giorni, lo scarico delle confezioni o delle frazioni consegnate nel sistema informativo della tracciabilità, secondo la specifica funzione. Tale disposizione relativa alla cessione riguarda espressamente i medicinali veterinari.