Bonqat®
La recente autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco Bonqat®, il cui principio attivo è il pregabalin, ha creato grandi difficoltà nella nostra missione quotidiana di garantire le migliori cure disponibili per i nostri pazienti. Fino a questo momento abbiamo potuto prescrivere legalmente il gabapentin che consentiva la gestione di forme croniche, anche grazie ad un prezzo accessibile a chiunque Il Bonqat® è in commercio con il formato: 2 ml con 50mg/ml, al prezzo di quasi 44€. La dose minima efficace del pregabalin è 2mg/kg q8h (da prontuario SCIVAC). Questo ci pone nell'impossibilità di curare al meglio i nostri pazienti.
Si premette che il compito del GdL del farmaco è esclusivamente quello di rispondere a quesiti di carattere legislativo, senza possibilità o capacità di intervenire a livello politico. Si richiama pertanto quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”): 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. Si evidenzia nello specifico che il principio della cascata sovraesposto parte dal presupposto dell’assenza di “medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale” e non di una specifica categoria farmacoterapeutica e/o del singolo principio attivo.
Pertanto, rispetto al quesito, qualora sia presente in commercio un medicinale veterinario autorizzato per l’indicazione riguardante tale specie animale, il ricorso ad un farmaco ad uso umano per mera “convenienza economica” non risulta giustificabile. Con riferimento al criterio della “convenienza economica”, lo stesso viene preso in considerazione dalla normativa nazionale esclusivamente ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del D. Lgs 218/2023, ove sono riportati i “Casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari”, di seguito elencati: 1. .(omissis)... 2. Il farmacista, prima della vendita, informa l’utente della possibilità di utilizzare un medicinale veterinario generico o equivalente, quando questo è economicamente più conveniente o quando il medicinale veterinario prescritto non è disponibile nel canale distributivo; 3. Per le finalità di cui al comma 2, per medicinale veterinario equivalente si intende un medicinale veterinario, diverso da medicinale biologico e immunologico, avente la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa indicazione con identica posologia per la stessa specie animale oggetto della prescrizione e, nel caso di animali allevati per la produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa. Risulta pertanto evidente come la normativa nazionale, senza andare in contrasto al dettame comunitario, riporti il criterio della “convenienza economica” vincolandolo al solo caso di medicinali veterinari equivalenti, e non di medicinali umani come nell’esempio da lei citato. A titolo informativo, questo il link al portale del Ministero della Salute ove è pubblicata ed aggiornata la Lista di trasparenza dei medicinali veterinari di riferimento e dei corrispettivi medicinali generici.
Con riferimento al caso di specie, tuttavia, si rende necessario porre alcune considerazioni per le quali, sotto la diretta responsabilità del veterinario, potrebbe essere possibile prescrivere in deroga il medicinale ad uso umano “Gabapentin” In primo luogo, il medicinale veterinario “Bonqat”, risulta autorizzato, esclusivamente, per l'indicazione “Attenuazione dell'ansia e della paura acute associate a trasporto e visite veterinarie” nel gatto, pertanto la prescrizione in deroga del medicinale ad uso umano “Gabapentin” può essere emessa nel rispetto della vigente normativa, qualora le indicazioni per cui viene prescritto siano diverse dall'indicazione terapeutica prevista per il medicinale veterinario “Bonqat” (quali, a titolo esclusivo di esempio, le indicazioni da lei proposte nel caso di specie – disturbi comportamentali, disturbi cognitivi nei soggetti anziani, dolore neuropatico cronico, etc.) Pertanto, qualora non esistano in commercio altre specialità medicinali veterinarie registrate per le indicazioni di cui sopra, la prescrizione in deroga del medicinale ad uso umano “Gabapentin” è da ritenersi conforme alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente. E' corretto, inoltre, rammentare, oltre a quanto sopra esposto, che il Ministero della Salute, con Nota n. 5727 del 29/03/2011, ha previsto, addizionalmente a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, che "qualora non esista nessuna specialità veterinaria autorizzata per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta dal veterinario indispensabile per la terapia di una specifica patologia si può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere alla cascata". Il medicinale veterinario “Bonqat” è presente in commercio in formulazione “Soluzione Orale”, alla concentrazione di 50 mg/ml, il “Gabapentin” è presente in commercio in formulazione “Compresse”, da 100, 200 e 400 mg, pertanto, riprendendo il testo della Nota succitata, qualora la diversa formulazione del Gabapentin, (a titolo di esempio in cani di grossa taglia), sia “ritenuta dal veterinario indispensabile per la terapia di una specifica patologia si può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere alla cascata”. In conclusione, sulla base di quanto sopra descritto, sarà cura del medico veterinario che ha in cura l'animale valutare, caso per caso, se la prescrizione in deroga del medicinale ad uso umano “Gabapentin” rispetti i criteri succitati e sia, pertanto, emessa in conformità con la normativa vigente; in nessun caso la motivazione che porti alla prescrizione in deroga del medicinale ad uso umano "Gabapentin" potrà essere la maggior convenienza economica dello stesso rispetto al medicinale veterinario "Bonqat".