Buscopanvet Compositum®
In corso di un sopralluogo per farmacosorveglianza si rinveniva in un allevamento di cavalli in cui coesistono cavalli DPA e non Dpa la presenza di una confezione aperta di Buscopanvet Compositum® (rimanenza). Trattandosi di farmaco registrato per equidi non Dpa che prevede la dispensazione con ricetta in triplice copia veniva richiesta all'allevatore tale copia. L'allevatore non è stato in grado di fornirne copia. Si chiede se l'allevatore è sanzionabile alla luce dell'obbligo di detenere la ricetta fino a smaltimento del prodotto . Oppure si configura un trattamento illecito per mancanza della prescrizione richiesta ?
La scuderia che alloggia sia cavalli DPA che NDPA rimane la situazione peggiore da controllare in farmacosorveglianza. Infatti, nel caso di specie, il rinvenimento di un medicinale veterinario destinato solo a NDPA, esenta dalla compilazione del registro trattamenti terapeutici previsto dall'art. 79 D.Lgs. 193/2006, che comunque deve essere presente, vista la compresenza di DPA.
Nella circolare 15952 del 21/12/2007 si dice al punto 6 che per i cavalli NDPA non è dovuta alcuna registrazione, ma si dovranno conservare le ricette sino all'esaurimento del medicinale prescritto. L’obbligo di detenzione della ricetta tuttavia non essendo regolamentato per legge ma espresso con circolare non ha valore di legge e non trova sanzioni. Il regime di dispensazione del Buscopanvet Compositum® è stato variato e vede ora l’obbligo di dispensazione con RNR.
Se a l’epoca dei fatti vigeva ancora l’obbligo di RNRT, il servizio veterinario dovrebbe averne ricevuta copia.
Volendo dunque ipotizzare che il farmaco sia stato fornito senza ricetta, salvo che non possa dimostrare il contrario, è sanzionabile il farmacista ai sensi dell’art. 108 comma 11 per non aver ottemperato ai dettami dell’articolo 76 commi 1, 2 e 3