Domanda nr.: 
448
Inserita il: 
Lunedì, 7 Settembre, 2015
Domanda: 

In merito all'utilizzo del butorfanolo su equidi NON DPA, alcuni prodotti a base di butorfanolo vengono ora registrati solamente per equidi non destinati alla produzione di alimenti e possono essere prescritti con ricetta semplice non ripetibile. Acquistandoli, invece, per scorta propria zooiatrica da parte del veterinario, deve essere mantenuta la richiesta in triplice copia per stupefacenti e il carico/scarico di ogni singolo utilizzo sul registro corrispondente o esiste una procedura più snella per alleggerire la burocrazia a riguardo ? Fermo restante che si tratta di prodotti per equidi non DPA, prescrivibili al cliente con ricetta semplice non ripetibile e, quindi, senza controllo sull'utilizzo finale di tali farmaci.

Risposta: 

Non ci sono eccezioni per il butorfanolo registrato per equidi NDPA. La richiesta in triplice copia ed il carico e lo scarico sul registro degli stupefacenti di un veterinario zooiatra deve comunque avvenire come per qualsiasi altro medicinale stupefacente previsto nella tabella dei medicinali sez. A, B e C.