canili - gestione scorte farmaci
In merito alla autorizzazione alla detenzione di medicinali veterinari si chiede se i canili sanitari e/o ambulatori veterinari debitamente autorizzati e gestiti dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti, possono detenere in un luogo diverso, anche negli uffici veterinari ASL, adeguate scorte di medicinali veterinari per l'attività istituzionale prevista dalla Legge 281/91, sotto la responsabilità di un medico veterinario, ai sensi degli articoli 80, 84 e 85 del D.L.G/vo 143/07? Considerato inoltre che i suddetti canili/o ambulatori sono dislocati sul territorio della stessa ASL, può in definitiva un medico veterinario essere autorizzato ad utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente negli uffici veterinari ed operare giornalmente nelle suddette strutture?
Si presume che la prima domanda si riferisca ai canili che detengono scorte ai sensi dell’articolo 82 (Dlgs 193/06 cosi come modificato dal DLgs 143/2007 e da succ. modifiche) e agli ambulatori dei canili, siano essi nella stessa sede o in sede diversa del canile, che detengono scorte ai sensi dell’articolo 84. Se la detenzione delle scorte è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 82 le scorte vanno autorizzate, detenute e utilizzate, nella sede della struttura.
Se la detenzione delle scorte è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 84 per un impianto di cura, che sia presso il canile o meno, che sia ASL o da questa autorizzati all’attività istituzionale, l’utilizzo dei farmaci della scorta al di fuori della struttura di cura dovrà avvenire ai sensi di quanto disposto nell’art. 84 comma 2.
Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle strutture veterinarie di cui al comma 1, i medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in detta struttura; il direttore sanitario della struttura tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.
Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’articolo 85, inerente l’attività zooiatrica, questa deve essere detenuta nel luogo corrispondente a quello per cui il veterinario che ne è titolare (veterinario asl compreso) è stato autorizzato e che non necessariamente deve essere il canile.