Carico/scarico farmaci veterinari per scorta aziendale
Domanda nr.:
43
Inserita il:
Venerdì, 26 Agosto, 2011
Domanda:
sul nuovo registro Buffetti n 2274M0100 di carico/scarico farmaci veterinari per scorta aziendale, ci sono due voci diverse dalle edizioni precedenti.
La prima è “IDENTIFICAZIONE DEL FARMACO”. Bisogna scrivere il principio attivo o la funzione? Antiparassitario o Ivermectina per es? Dato che abbiamo già all'inizio pagina NOME COMMERCIALE DEL FARMACO.
La seconda è stato sostituito MOTIVO DEL TRATTAMENTO con NATURA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI. In italiano non è la stessa cosa, benchè alcuni sostengano di si. Il motivo è la ragione o la causa, la natura è la sostanza costitutiva. In questo caso io scriverei antiparassitario di cui è implicito il motivo del trattamento. Ma nel caso di enrofloxacina i motivi potrebbero essere molteplici e sarebbe utile elencarli per fare prevenzione e arginare il fenomeno della farmaco resistenza.
Risposta:
Premesso che le voci dei registri buffetti si devono attenere al dettame di legge e nessuno, proprietario/detentore e veterinario, deve scrivere se non volontariamente niente di più di quanto richiesto per legge.
Per quanto riguarda il registro delle scorte negli allevamenti, le voci contemplate dalla legge sono quelle degli artt. 80-81-79 del DLgs 193/06 e 15 del DLgs 158/06
Il registro di carico e scarico Buffetti (http://shop.buffetti.it/allevamento-carico-scarico-delle-scorte-di-medicinali-veterinari-registro-19-pagine.html) di cui alla domanda contempla sia le voci del carico e dello scarico che delle registrazioni dell’allevatore e del veterinario.
Per quanto riguarda il veterinario, in merito ai trattamenti le voci dovute sono e rimangono dunque solo quelle dell’art. 15 del DLgs 158/06, a cui fa riferimento anche il DLgs 193/06 quando cita gli obblighi del veterinario all’art. 79 ossia:
Per trattamenti non in deroga:
la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.
Come si vede dunque nel nuovo registro Buffetti ha ripreso la dicitura di legge
Per i trattamenti in deroga:
sul registro dei trattamenti in allevamento andranno indicati i TS in deroga (lo vogliamo scrivere o lo diamo per scontato?).
La voce IDENTIFICAZIONE DEL FARMACO ( identificazione del medicinale veterinario) si trova quale obbligo del detentore all’art. 79.
Dato che l’art. 79 riprende quali obblighi del veterinario le voci dell’art. 15 del DLgs 158 e lo stesso fa per l’allevatore ampliando l’elenco ma sostituendo la voce NATURA DEI TRATTAMENTI prevista, anche per lui, dall’art. 15 del DLgs 158/06 con IDENTIFICAZIONE DEL FARMACO, se ne deduce che sicuramente le voci Buffetti MOTIVO DEL TRATTAMENTO e NOME COMMERCIALE DEL FARMACO non hanno motivo di esistere.
Rimangono valide quelle di IDENTIFICAZIONE DEL FARMACO inteso come nome commerciale, a carico dell’allevatore e NATURA DEI TRATTAMENTI a carico del veterinario.